T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che gli odierni ricorrenti, ufficiali e sottoufficiali appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno proposto ricorso volto ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire il "compenso incentivante la produttività", previsto dall’art. 4, commi quarto, quinto e sesto, del decreto legge 19 dicembre 1984, n°853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n°17 (c.d. compenso Visentini) il quale dispone che: "In relazione all’obiettivo del perseguimento del recupero dell’evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l’esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall’articolo 11, del D.P.R. 25 giugno 1983, n°344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle Finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità";

Considerato che i ricorrenti ritengono, in particolare, che sarebbe contraddittorio escluderli dal compenso incentivante quando essi esercitano, istituzionalmente e tipicamente, la stessa attività di accertamento e controllo finalizzata al recupero della evasione fiscale descritta dalla disposizione qui in considerazione;

Ritenuto che la questione interpretativa della norma citata è stata già affrontata e definita dalla giurisprudenza amministrativa con orientamento confermato dal Consiglio di Stato (cfr. in particolare Consiglio di stato, sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3888) che il Collegio ritiene di potere condividere;

Ritenuto che, in base al predetto orientamento, il personale della Guardia di Finanza non può ritenersi incluso tra i destinatari del compenso incentivante la produttività, previsto dall’art. 4 commi 4, 5 e 6, d.l. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito in l. 17 febbraio 1985 n. 17 (c.d. compenso Visentini), previsto soltanto per il personale civile del Ministero dell’Economia;

Ritenuto infatti che le due categorie di personale dipendente (civile e militare) del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono caratterizzate da uno status comunque e tuttora intimamente differenziato, in quanto privatistico in un caso e pubblicistico nell’altro, con separate fonti regolatrici, per cui non può parlarsi di sperequazione, stante la non omogeneità di situazione;

Ritenuto invece che il trattamento del personale militare della Guardia di Finanza va equiparato a quello di tutte le altre Forze di Polizia, ad ordinamento sia civile che militare senza distinzione, cosicchè l’invocata assimilazione o allineamento rispetto al personale civile del Ministero delle Finanze, per quanto concerne il reclamato compenso incentivante alla produttività, è del tutto impraticabile, in disparte dalla collegata questione dell’assenza di copertura finanziaria per mancata indicazione delle risorse necessarie a far fronte all’ipotizzata spesa aggiuntiva non preveduta dalla legge, ostandovi il canone fondamentale dell’art. 81 della Costituzione;

Ritenuto quindi che il ricorso va rigettato perché infondato;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamene compensate fra la parti in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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