Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 09-07-2012, n. 11487 Rinnovazione della notificazione Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"1. La Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso in riassunzione proposto dagli eredi di S.A. a seguito della cassazione con rinvio disposta da questa Corte con sentenza n. 21552 del 15.1.2007, osservando che i ricorrenti, pur avendo ottenuto termine per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non avevano provveduto a tale incombente, avendo il loro procuratore dichiarato di non essere in possesso della cartolina di ricevimento dell’atto, e che, pertanto, stante il carattere perentorio del detto termine, doveva dichiarasi l’improcedibilità (rectius l’estinzione: così in motivazione) del giudizio;

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli eredi di S. A. affidandosi a sei motivi di ricorso. L’intimata non si è costituita;

2. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato – per mero errore materiale nella relazione è stato scritto "fondato" – poichè la pronuncia della Corte territoriale, al di là della improprietà della formulazione del dispositivo (con cui si dichiara l’improcedibilità, anzichè l’estinzione del giudizio) è conforme ai principi di diritto e alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. – applicabile anche al giudizio di rinvio – comporta l’estinzione del processo (cfr. Cass. n. 7536/2009), con gli ulteriori effetti previsti dall’art. 393 c.p.c.;

3. Quanto alle altre questioni sollevate dai ricorrenti, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento – o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall’ufficio postale – è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. ex multis Cass. n. 16934/2002); nè il vizio della notifica può essere escluso a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 407/2002, con cui è stata dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, perchè tale pronuncia incide sulla disciplina della individuazione del momento in cui può ritenersi perfezionato il procedimento notificatorio ("quando"), ma non su quella che attiene ai requisiti del suo perfezionamento ("an");

4. Sono, infine, privi di fondamento i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da parte ricorrente in ordine alla disciplina di cui sopra, con riferimento all’ipotesi in cui il notificante non abbia avuto, per una qualche ragione, la possibilità di ottenere la restituzione della cartolina di ritorno, posto che in tale ipotesi è prevista, come detto sopra, la possibilità di ottenere il rilascio di un duplicato (ai sensi del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8), che è ugualmente idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (Cass. n. 1996/2000);

5. Che ove si condividano i rilievi testè formulati, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. e dichiarato manifestamente infondato";

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, mentre non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *