T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che oggetto del presente giudizio è la richiesta di annullamento del provvedimento (meglio indicato in epigrafe) attraverso il quale il competente Ufficio del Comune di Roma, all’esito dell’istruttoria svolta alla Società R.G. e dagli agenti del Corpo di Polizia municipale del Comune di Roma, dopo aver accertato l’occupazione abusiva dell’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma alla Via delle Canarie n. 24 scala E int. 8 e ritenuto non condivisibili le deduzioni rese dall’interessata nel corso del procedimento, ha disposto lo sgombero dell’immobile occupato abusivamente dalla Signora L.P.;

Rilevato che, in disparte dalle questioni in rito eccepite dalla costituita Società R.G., dalla documentazione depositata sia in sede di istruttoria procedimentale sia in sede di produzione giudiziale non emergono elementi utili a ritenere che la ricorrente sia in possesso dei requisiti che consentano il subentro nell’assegnazione dell’alloggio, secondo le specifiche e tassative indicazioni fissate dall’art. 11 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999 n. 12 non avendo, in particolare, la stessa provato di far parte del nucleo familiare;

Ritenuto che la mera posizione di ospite temporaneo non può considerarsi utile al fine di ritenere soddisfatto uno dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per poter aspirare al subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non rilevando a tal fine giuridico la circostanza che l’occupante abbia corrisposto somme all’Ente di gestione dell’immobile per l’occupazione dello stesso né che le utenze sia state volturate a suo nome;

Stimato che le spese giudiziali possono compensarsi integralmente tra le parti controvertenti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
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