Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-01-2013) 20-02-2013, n. 8382 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 giugno 2012 il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, disponeva il vincolo cautelare su di un immobile sito in via (OMISSIS). La misura veniva adottata nell’ambito del procedimento a carico di C.V. per il reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p. e relativo alla formazione di un falso testamento olografo in cui veniva nominato erede universale della moglie originaria titolare del bene sequestrato.

2. Avverso l’ordinanza ricorre personalmente l’indagato deducendo con un primo motivo vizi motivazionali del provvedimento impugnato e lamentando in proposito che il Tribunale avrebbe sostanzialmente travisato il fatto valutando in maniera inadeguata le risultanze delle indagini difensive e il contrasto tra le due consulenze grafologiche assunte nel corso delle indagini, una delle quali attribuisce alla moglie del C. l’autografia della sottoscrizione del testamento, dimostrando l’insussistenza del fatto.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge processuale per il mancato rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare disposta, osservando come la dichiarata esigenza di prevenire l’ulteriore circolazione dell’immobile non giustificherebbe il radicale spossessamento del bene.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo è inammissibile attenendo a profili che non possono costituire oggetto di ricorso avverso i provvedimenti in materia cautelare reale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p. è infatti proponibile solo per violazione di legge.

Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice (Sez. 1^, n. 40827 del 27 ottobre 2010, Madio, Rv. 248468). Va peraltro evidenziato che in ogni caso il motivo sarebbe inammissibile risolvendosi nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentita in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti, dei quali il Tribunale ha dato una lettura sostenuta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

2. Il secondo motivo è invece parzialmente fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.

2.1 In realtà deve innanzi tutto essere rilevato che infondate sono le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla presunta assenza di un rapporto di correlazione strutturale del bene sequestrato con il reato contestato e all’insussistenza di una effettiva necessità di cautela. Infatti nel caso di specie il bene non è stato sequestrato in quanto impiegato nella consumazione del reato e il pericolo evidenziato non è quello della sua reiterazione. Più semplicemente – come ben argomentato dal provvedimento impugnato – attraverso la falsificazione del testamento l’indagato si è garantito la disponibilità dell’immobile facendo altresì emergere, attraverso il repentino trasferimento della sua titolarità al figlio, la sussistenza del pericolo che, non vincolando la circolazione del bene, vengano compromessi in maniera irrimediabile gli eventuali diritti degli altri eredi interessati alla successione della moglie del C.; pericolo che indubitabilmente si identifica con quello dell’aggravamento delle conseguenze del reato che lo strumento cautelare utilizzato è tipicamente destinato ad arginare secondo quanto previsto nell’art. 321 c.p.p., comma 1. Non è poi dubbio che il conseguimento attraverso l’alterazione della successione ereditaria dell’immobile qualifichi quest’ultimo come il profitto del reato (rendendone evidente la relazione di pertinenzialità con lo stesso), ma la circostanza è invero ininfluente ai fini dell’applicazione del modello di sequestro preventivo prescelto dal Tribunale, nè il ricorrente che l’ha eccepita ha poi invero saputo indicare per quali ragioni invece lo sarebbe.

2.2 Ciò premesso va peraltro ribadito che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, devono ritenersi applicabili anche alle misure cautelari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (ex multis Sez. 5^, n. 8152 del 21 gennaio 2010, Magnano e altro, Rv. 246103). Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto – qualora ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall’esigenza cautelare che si intende arginare.

2.3 Il provvedimento impugnato non dimostra di aver tenuto conto dei suddetti principi una volta individuata, come detto, nella sola esigenza di evitare la circolazione del bene la base giustificativa dell’intervento cautelare. Qualora, infatti, oggetto di sequestro sia un bene immobile, tale esigenza si traduce tendenzialmente nella necessità di impedire il trasferimento del diritto di proprietà sulla cosa o la costituzione di altri diritti reali sulla medesima.

In tale contesto può dunque risultare sufficiente limitare l’apposizione del vincolo sul bene in modo da neutralizzare la facoltà del proprietario di disporne giuridicamente, senza necessariamente comprimere eventuali ulteriori diritti esercitati su di esso dal medesimo o da altri. E sempre la peculiare natura del bene consente di applicare la misura con modalità tali da evitare che essa produca effetti esorbitanti l’effettiva esigenza di cautela individuata, ad esempio disponendo che alla sua esecuzione si proceda esclusivamente attraverso la trascrizione del titolo cautelare nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.p., senza privare il possessore della disponibilità materiale del bene.

2.4 Era dunque compito del Tribunale valutare se nel caso di specie fosse realmente necessario dispiegare il presidio cautelare in tutte le sue potenzialità, ordinando anche lo spossessamelo dell’attuale utilizzatore dell’immobile, motivando sul punto in maniera specifica ed adeguata in caso positivo e provvedendo altrimenti a configurare il vincolo in maniera tale da non provocare l’inutile sacrificio di diritti il cui esercizio non pregiudicherebbe le finalità cautelari perseguite attraverso la sua apposizione. E non è dubbio, quindi, che il difetto assoluto di motivazione sul punto integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente (Sez. U, n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, Rv. 239692).

L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli perchè proceda in diversa composizione a nuovo esame alla luce dei principi enunciati e dei rilievi svolti.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale della Libertà di Napoli per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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