Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-01-2013) 20-02-2013, n. 8355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 ottobre 2011 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, confermava la condanna alla pena di giustizia di C.G. per il reato di ingiuria commesso ai danni di L.A. a mezzo di una lettera recapitata al medesimo nella quale lo si accusava di aver testimoniato il falso.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 594 c.p. contestando l’idoneità delle frasi impiegate nella missiva spedita alla persona offesa ad integrare l’elemento materiale del reato in contestazione alla luce del contesto in cui la vicenda doveva essere inquadrata, invece trascurato dalla sentenza impugnata.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione, la cui operatività discenderebbe dal fatto che la persona offesa aveva attestato il falso in un atto di notorietà utilizzato da terza persona per sanare opere abusive sulla proprietà confinante a quella dell’imputato e che sarebbe stata erroneamente esclusa dal Tribunale con motivazione invero riferita alla diversa esimente della reciprocità delle offese.

2.3 Con il terzo motivo si denunciano insufficienze motivazionali della sentenza impugnata in merito ai profili sollevati con i motivi precedenti, mentre con il quarto ed ultimo motivo si lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e deve dunque essere accolto nei limiti di seguito illustrati.

Invero infondato è il primo motivo, giacchè le frasi utilizzate nella missiva spedita dall’imputato conservano un intrinseco carattere ingiurioso in quanto lesive dell’onore del loro destinatario, accusato di aver attestato il falso in un atto pubblico al fine di favorire un amico. Nè rileva il "contesto" invocato dal ricorrente, atteso il mezzo utilizzato e l’estraneità della persona offesa alla lite di vicinato.

Coglie invece nel segno il terzo motivo di ricorso in riferimento al secondo – il cui accoglimento assorbe i motivi ulteriori – atteso che effettivamente con l’atto d’appello il ricorrente aveva invocato l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2 e non quella di cui al comma 1, sulla quale invece ha concentrato la sua attenzione il Tribunale, che invece non ha in alcun modo argomentato sulla sussistenza o meno della prospettata provocazione.

La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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