Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-12-2012) 20-02-2013, n. 8090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18 gennaio 2012 la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza del Gip presso il Tribunale di Pescara che, in data 22 marzo 2011, aveva condannato T.G., alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un taglierino.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta la valutazione data dai giudici di merito con riguardo alla ricognizione di persona effettuata in sede di incidente probatorio.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura del fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata anche con riguardo all’avvenuto riconoscimento.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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