Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-12-2012) 20-02-2013, n. 8088

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20 marzo 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del locale tribunale che in data 29 luglio 2010, aveva condannato S.A. alle pene ritenuto di giustizia per rapina con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Evidenziava la corte territoriale che le attenuanti generiche erano state concesse dal primo giudice per una ragione di limitata incisività (condizione soggettiva di marginalità sociale), alla quale doveva aggiungersi in sede d’appello il rilievo dell’erogazione di una somma di denaro al M. a titolo di risarcimento, ma che anche dopo tale incremento delle ragioni di meritevolezza, il giudizio di comparazione con la contestata recidiva reiterata specifica infraqinquennale doveva rimanere nel senso della equivalenza.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in carenza di motivazione e comunque erronea applicazione della legge con riguardo alle disposizioni di cui all’art. 62 c.p., n. 6, art. 62 bis c.p.. Sostiene il ricorrente che con i motivi aggiunti in sede da appello era stata chiesta anche l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 sul presupposto che in data (OMISSIS) era stato risarcito il segretario dell’albergo. Lamenta che la corte territoriale nella sentenza non fa alcuna menzione in ordine a tale richiesta, come se tale gravame non fosse stato proposto.

Il ricorso è manifestamente infondato. Il risarcimento è avvenuto, come indicato dallo stesso ricorrente il (OMISSIS) e quindi in epoca successiva alla sentenza di primo grado, circostanza quest’ultima che impedisce l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 che esige che la riparazione integrale del danno avvenga prima del giudizio.

La corte ha comunque valutato l’avvenuto risarcimento nell’ambito del giudizio di bilanciamento anche se a tal fine deve ricordarsi che l’effetto più importante della condanna alla recidiva è quello prodotto sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, tramite la modifica apportata all’art. 69 c.p., il cui comma 4, prevede che nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, non è possibile effettuare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, mentre resta possibile effettuare un giudizio di prevalenza delle aggravanti e un giudizio di equivalenza (Sez. 4 2 luglio 2007 n. 29228, rv. 236910; C. Cost. n. 192 del 2007; Sez. 3 25 settembre 2008 n. 45065, rv. 241779).

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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