Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 24 febbraio 2011 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro del 26 gennaio 2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. A. con riguardo al reato di cui al capo 14) della rubrica perchè per il medesimo fatto era già stato giudicato con sentenza irrevocabile del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Castrovillari del 5 maggio 2007 e ritenuta la continuazione tra detto reato è quello di cui al capo 10) lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 3000,00, riduceva la pena irrogata a Br.Al. con riguardo al capo 10) ad anni due mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
Ricorrono per cassazione gli imputati con distinti ricorsi che però presentano identici motivi. In particolare deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione. Contestano la valutazione operata dalla corte, richiamano la circostanza che con riguardo ai medesimi elementi il Gip aveva negato la misura cautelare per insussistenza del quadro indiziario;
2. inosservanza di norme di legge stabilita la pena di nullità.
Sostengono che il fatto che è stato contestato non è mai stato accertato nella sua materialità. Evidenziano che i coimputati che non hanno optato per il rito abbreviato, con riguardo al capo di imputazione in argomento sono stati assolti con la formula più ampia perchè il fatto non sussiste con sentenza del tribunale di Castrovillari del 18 gennaio 2011, rispetto alla quale non risulta presentata impugnazione.
I ricorsi sono inammissibili.
Le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato contestato.
La responsabilità degli imputati con riguardo al capo 10) della rubrica è stata ritenuta dalla corte territoriale sulla scorta del tenore di due conversazioni telefoniche intercettate, una del 19 novembre 2006 e l’altra del 20 novembre 2006, lette e interpretate alla luce di tutte le altre conversazioni registrate a far data dal 16 settembre 2006. Dal tenore di tali conversazioni, riportate testualmente nella sentenza di primo grado, è stata costruita l’intera vicenda. In particolare dalle conversazioni intercettate nei giorni 19, 20 e 21 ottobre risultava un’attività diretta al perfezionamento di cessione di sostanze stupefacenti che vedeva coinvolti L.N., R.R. e M.A. finalizzata a rifornire soggetti albanesi che si trovavano sul territorio calabrese. L’avvenuto trasporto da parte dei B. di un quantitativo di sostanze stupefacenti in (OMISSIS) risultava dimostrato dall’attività espletata dalle forze dell’ordine il giorno (OMISSIS). In tale data infatti allo svincolo autostradale di (OMISSIS) in direzione sud era stata bloccata l’autovettura con a bordo i B.. Nel corso della perquisizione del predetto mezzo era stato accertato che un pannello risultava chiaramente smontato e si sentiva forte odore di marijuana. Tale circostanza, unitamente al fatto che, come risulta dall’informativa agli atti, i due si erano accorti della presenza della pattuglia, ha portato i giudici di merito a ritenere, con motivazione coerente e scevra da vizi logici, che i predetti si fossero disfatti di quanto stavano trasportando, avendone avuto peraltro tutto il tempo atteso che l’autovettura era stata rintracciata e bloccato solo dopo venti minuti. A fronte di tale specifica e coerente motivazione i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecitano alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti – in violazione del canone della autosufficienza del ricorso, il quale rappresenta la necessaria esplicazione del requisito della specificità dei motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra testuali – hanno trascurato di rappresentare compiutamente (e di documentare) le emergenze processuali che sorreggono la loro richiesta.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
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