Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8105

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.U. ricorre, quale persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata in data 1/03/2012 che, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n. 13359/09 R.G.N.R, nei confronti di C.F. + 14 per il reato di cui all’art. 644 c.p., chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo, deduce: a) violazione ed erronea applicazione della normativa in favore delle vittime di usura; b) violazione ed erronea applicazione delle norme del codice penale che prevedono l’emissione di una giusta pena nei confronti dell’accusato; c) violazione ed erronea applicazione del codice penale in riferimento alle norme che disciplinano la valutazione delle prove raccolte dal pubblico ministero a mezzo di CTU contabile sulla natura dei tassi di interesse applicati; d) violazione di legge in relazione all’assenza di motivazione; e) differenza di trattamento riguardo alcuni istituti di credito già tratti a giudizio per usura e altro (banca di (OMISSIS)), oggetto del presente procedimento, la cui posizione è stata archiviata; f) incompetenza territoriale del G.I.P.; g) permanenza dell’attività illecita posta in essere dalla Banca di Torre del Greco; h) violazione del diritto di difesa; i) possibile contrasto tra giudicati in ragione dell’esito di CTU esperita nel giudizio civile sottostante.

Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso stante la sua genericità.

Il ricorso è manifestamente infondato. Innanzitutto perchè generico e privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c); al riguardo questa Corte ha stabilito che "La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità"; (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).

Inoltre, nel caso di specie, il G.I.P. si è espresso per l’irrilevanza delle indagini suppletive, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, ma per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione in quanto finalizzata ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e ritenuti idonei a configurare il reato denunziato (sul potere del GIP di decidere de plano sull’inammissibilità dell’opposizione non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, pur senza estendere il giudicato ad una vera e propria valutazione di merito, essendo il decreto revocabile, v. ex multis, Sez 5, sentenza n. 11524 dell’8/2/2007, rv.

236520; Sez. 4, sentenza n. 34676 del 22/06/2010, rv. 248085; Sez. 2, sentenza n. 1304 del 7/12/2010, rv. 249371). Il giudice ha anche valutato correttamente l’infondatezza della notizia di reato – quale seconda condizione per decidere de plano la richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, – senza incorrere nei vizi rilevabili in sede di legittimità e denunziati dal ricorrente.

Va, pertanto, dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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