Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8104

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di C.F. ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trento in data 6/04/2011 che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n. 3811/10 R.G. notizie di reato, nei confronti di B.A. e R.P. iscritto per i reati di cui agli artt. 629, 640 e 644 c.p., chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo, deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p, comma 1, lett. b), l’inosservanza della legge penale e in particolare dell’art. 408, comma 2, in relaz.

all’art. 127 c.p.p., comma 1, avendo omesso il pubblico ministero, prima di presentare la richiesta di archiviazione, di informare la persona offesa che aveva espressamente chiesto di essere avvisata.

Nella specie l’avviso ex art. 408 c.p.p., era stato notificato a nome di C.F., anzichè C.F., presso un’errata residenza (via del (OMISSIS) anzichè via (OMISSIS)) e non nel domicilio eletto dalla persona offesa presso lo studio del difensore.

Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è associato al ricorso.

Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato all’impugnazione. Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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