Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di T.P. ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino in data 4/07/2011 che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n. 2068/11 R.G.N.R. nei confronti di C.R. e Ca.Pa., iscritto per il reato di cui all’art. 640 c.p., chiedendone l’annullamento senza rinvio. Al riguardo, deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l’inosservanza della legge penale e in particolare dell’art. 408 c.p.p., comma 2, in relaz. all’art. 127 c.p.p., comma 1, avendo omesso il pubblico ministero, prima di presentare la richiesta di archiviazione, di informare la persona offesa che aveva espressamente chiesto nella querela di essere avvisata.

Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è associato al ricorso.

Il ricorso è fondato. Invero, dagli atti emerge che la ricorrente all’atto della presentazione della querela aveva chiesto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, mentre non risulta essere stato disposto dal pubblico ministero, prima dell’inoltro all’Ufficio G.I.P. della richiesta di archiviazione, alcun avviso.

E’ indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte ritiene di uniformarsi, che tale omissione determini la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva la persona offesa della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (Sez. 5, sentenza n. 1508 del 13/12/2010, rv. 249085).

Va, pertanto, annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendosi la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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