Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 31.1.2012, il Tribunale di Ascoli Piceno, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava a M. M. la pena di anni uno di reclusione, in ordine ai reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 99 c.p., comma 4, art. 640 c.p..

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 c.p., avendo il giudice omesso di applicare la pena pecuniaria della multa.

Il procuratore generale di questa Corte, nelle conclusioni scritte, si è associato al ricorso chiedendone l’accoglimento.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato. Come correttamente denunziato dal procuratore generale ricorrente, i pascenti e la sentenza impugnata hanno omesso, rispettivamente, di considerare ed applicare la pena pecuniaria prevista dall’art. 640 c.p., in aggiunta a quella detentiva. Esclusa, quindi, la validità dell’accordo negoziale, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, trasmettendosi gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso (in tema di patteggiamento, la determinazione "contra legem" della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l’accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio; Sez. 3, sentenza n. 34302 del 14/06/2007, rv.237124).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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