Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 10-07-2012, n. 11576 Opposizione: competenza

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Svolgimento del processo

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 febbraio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

"Nel corso di un giudizio di appello tra P.M. e il Prefetto di Savona avverso la sentenza resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Savona, il Tribunale di Savona, con ordinanza in data 10 dicembre 2010, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Genova, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Genova ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

P.M. ha depositato una memoria difensiva.

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Savona, giacchè, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)".
Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Savona;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza dr ufficio.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Savona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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