Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8084

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23.2.2012, il G.U.P. del Tribunale di Roma, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a D. S.A. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, in ordine ai reati di cui: a) art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 (rif. art. 628. comma 3, n. 1); b) art. 582 c.p., e art. 61 c.p., n. 2.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i difensori dell’imputato deducendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 129 cod. proc. pen..
Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve al riguardo rilevarsi, al di là della genericità dell’impugnazione, che: "la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv. 250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento al contenuto degli elementi di cui all’annotazione di polizia giudiziaria e agli atti ad essa allegati, al verbale di denuncia querela della persona offesa, nonchè al contenuto del verbale di interrogatorio reso dall’imputato dinanzi al G.I.P..

Uniformandosi all’orientamento espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata, pertanto, inammissibile l’impugnazione poichè manifestamente infondata.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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