Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 10-07-2012, n. 11575 Opposizione: competenza

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Svolgimento del processo

che il Consigliere designato ha depositato, in data 27 marzo 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

"Nel corso di un giudizio di appello avverso l’ordinanza di convalida per l’ingiustificata mancata comparizione dell’opponente resa, all’esito di un procedimento di opposizione a verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, dal Giudice di pace di Monza, il Tribunale di Monza, con sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Milano, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Monza, giacchè ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)".
Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Monza;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Monza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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