Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8081

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10/1/2012 il Giudice di Pace di Salerno assolveva F.L. e M.B. dai reati di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen. perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso la decisione propone ricorso, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., la parte civile, in persona del difensore e procuratore speciale, deducendo l’erroneità e contraddittorietà della motivazione laddove il giudicante ha fatto ricorso per assolvere gli imputati all’elemento psicologico del reato ritenendolo non sussistente, pur in presenza di prove testimoniali e documentali di evidente segno contrario dalle quali emergeva la consapevolezza degli imputati di occupare, nonostante ripetute diffide, il terreno del ricorrente (a nulla valendo, ai fini dell’esclusione del dolo, l’asserita autorizzazione della ditta C.M. Costruzioni Meridionali comproprietaria di altra porzione del terreno, in assenza del suo consenso, nonchè la circostanza che suo fratello si fosse dichiarato, in virtù di trascrizione di successione presso la Conservatoria dei RR.II, proprietario della sua quota, tenuto conto che egli ne era l’unico e legittimo titolare in forza scrittura privata di trasferimento riconosciuta anche in sede giudiziale).

Ciò premesso, va osservato che, nel caso in esame, il ricorso proposto dalla parte civile contiene, tra i motivi, anche la censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue che avverso la sentenza di proscioglimento non poteva essere proposto ricorso "per saltum" ma doveva interporsi appello. Invero, la persona offesa costituitasi parte civile può proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, stante la regola generale dettata dall’art. 576 cod. proc. pen., applicabile, in virtù del richiamo operato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 anche nel processo davanti al giudice di pace (Sez. 5, sentenza n. 23726 del 31/3/2010, rv.

247509). Ne consegue, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il ricorso va "invertito in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3 (Sez. 6, sentenza n. 26350 del 31/05/2007, rv. 236860).

Va qualificata, quindi, l’impugnazione come appello e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in composizione monocratica, quale giudice competente per l’impugnazione avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Salerno.
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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