Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-12-2012) 20-02-2013, n. 8080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 28.6.2011, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13.7.2010, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, riduceva la pena inflitta all’imputato P.G. a mesi dieci di reclusione ed Euro 680,00 di multa, in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 640 cod. pen..

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ne chiede l’annullamento deducendo: a) la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto che la posizione della persona nel cui nome le utenze sono state attivate e con la quale l’imputato avrebbe concorso nella commissione delle tentate truffe è stata archiviata, con la conseguenza che il "proscioglimento" di quest’ultimo soggetto escluderebbe l’ipotesi concorsuale formulata a carico del P.;

rileva altresì la carenza probatoria degli elementi posti a fondamento della condanna; b) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena d’inutilizzabilità con riguardo alla documentazione, di carattere testimoniale, allegata alla querela della persona offesa (si sarebbe dovuto procede all’esame dei soggetti ivi menzionati); c) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), per erronea applicazione della legge penale e per omessa motivazione, in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p.p., n. 5 (l’affermazione che l’imputato avrebbe agito approfittando delle difficoltà organizzative della persona offesa contrasta con la predisposizione da parte di questa, avente veste societaria, di misure di controllo), dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7 (fondata erroneamente sulla valutazione complessiva del danno e non sul quantum delle singole condotte) e dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 10, in merito alla quale la sentenza impugnata non fornice alcuna adeguata motivazione.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che l’intervenuta archiviazione della posizione di colui che risulta l’intestatario delle utenze incriminate non incide – come hanno osservato entrambi i giudici del merito – sulle risultanze a carico dell’imputato, quale unico beneficiario della condotta illecita ed autore del complesso meccanismo truffaldino descritto nell’imputazione e, quindi, quale autore monosoggettivo del delitto contestato. Nessun rilievo, poi, ha assunto, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, la circostanza che lo stesso sia rimasto contumace nel corso del giudizio di merito, posto che tale situazione di fatto, ben lungi dall’essere interpretata dai giudici di merito quale una implicita ammissione di colpevolezza (risultando, invece, tale giudizio sostenuto dall’indicazione di molteplici elementi di prova dichiarativi e documentali), è stata esclusivamente menzionata per dare atto dell’insussistenza di una tesi alternativa corretta a quella prospettata dall’accusa, introdotta dall’imputato avvalendosi delle facoltà di prova a discarico di cui all’art. 190 c.p.p., e art. 495 c.p.p., comma 2.

3.2. Riguardo al secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità di documentazione allegata alla querela, va osservato che trattasi di censura non eccepita con i motivi di appello e, quindi, inammissibile (Sez. 3, sentenza n. 21920 del 16/05/2012, rv. 252773).

3.3. Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso, relativo all’erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61 c.p., n. 5, n. 7 e n. 10, va osservato, innanzitutto, che vi è carenza di interesse riguardo alla circostanza di cui all’art. 61 c.p., n. 7, essendo tale aggravante stata esclusa dalla stessa Corte d’appello che, sul punto, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, riducendo la pena; del tutto generica è, invece, la censura relativa all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 10, essendosi il ricorrente limitato a contestarne la presenza nella condotta dell’imputato. Manifestamente infondata, infine, è la deduzione spesa a proposito della circostanza dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 c.p., n. 5), considerato che essa è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa (Sez. 1, sentenza n. 1319 del 24/11/2010, rv. 249420), correttamente ravvisate dai giudici di merito in considerazione della difficoltà della Telecom di intervenire tempestivamente, per la riduzione del personale durante il fine settimana, ed in particolare, quello prescelto, immediatamente successivo alle festività natalizie ed avuto riguardo anche ai tempi per i quali la predetta società, avvedendosi di un traffico inusuale, tentava inutilmente di contattare l’imputato e, solo dopo infruttuosi tentativi si determinava, nel rispetto degli obblighi contrattuali ai quali era tenuta, ad interrompere il servizio.

4. Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità dell’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. Va, inoltre, condannato il ricorrente al pagamento degli onorari di parte civile che, in relazione alla natura delle questioni trattate e tenuto conto delle voci di notula indicate, vanno liquidate in complessive Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA di legge. Nulla, invece, va liquidato per le spese, in quanto quelle indicate nella notula allegata alle conclusioni scritte sono estranee alla difesa tecnica.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Telecom Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *