Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-11-2012) 20-02-2013, n. 8078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di legittimità.

La Corte, infatti, nell’applicazione del principio di diritto affermato in sede di rinvio, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 116 cpv. cod. pen., equivalente a tutte le altre circostanze aggravanti, ad eccezione di quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 c.p., tra cui non ultimo il rilievo che assume l’eccezionale capacità a delinquere dell’imputato, ha rideterminato la pena in anni 16 e mesi dieci di reclusione, partendo da una pena base di anni dodici per il reato di tentato omicidio, aumentata ad anni 16 D.Lgs. n. 203 del 1991, ex art. 7 aumentata di mesi 10 ex art. 81 c.p. in relazione al capo b) dell’imputazione (detenzione e porto di armi comuni da sparo). E’ pacifico peraltro che in primo grado, ai fini della determinazione della pena è stata applicata l’aggravante L. n. 231 del 1991, ex art. 7 (v. pag. 42 e pag. 44 della sentenza). Non sussistono dunque le censure dedotte nell’impugnazione.

Uniformandosi ai suddetti orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.

2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da M.V. contro la sentenza n. 1614/2012 emessa in data 7.6.2012 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio ai sensi degli artt. 624 e 627 c.p.p..

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende"".

Così deciso in Roma, il 2 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013 La Corte Suprema di Cassazione – sezione sesta penale – con sentenza n. 36192/14 del 1/7/2014 e depositata il 27/8/2014: "Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 2 penale n. 8078/2013 emessa il 21/11/2013 nei confronti di M.V..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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