T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 60 Assegnazione di alloggi, in genere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente ha impugnato il provvedimento, con il quale l’Amministrazione comunale ha cancellato la sua domanda dalla graduatoria del bando di assegnazione alloggi – II semestre 2006;

che detta cancellazione, disposta all’esito dei controlli disposti ex art. 13 del R.R. n. 1/2004, si fonda sull’accertata incongruenza dei valori patrimoniali relativi all’anno 2008 dichiarati dal figlio convivente D.V.S. (Euro 45.000,00, quale prezzo di compravendita di terreno edificabile);

che la ricorrente ha contestato la riferibilità del suindicato incremento patrimoniale all’anno 2008, in quanto l’effettivo incameramento dell’importo risalirebbe al 1999, momento della stipula del contratto preliminare con il promissario acquirente, dott. D.P., cui non sarebbe mai seguita la stipula del contratto definitivo;

che quanto alla successiva alienazione del fondo, intervenuta nell’anno 2008, la ricorrente ha affermato che il proprio figlio avrebbe solo formalmente preso parte al negozio, in quanto il prezzo di vendita sarebbe stato corrisposto direttamente al citato D.P.;

che la somma in questione sarebbe stata pagata mediante assegno circolare n. 330270705902, emesso da Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Cantù, Via Roma n. 6, in data 11.11.08, avente come beneficiario il predetto dott. D.P.;

che con ordinanza n. 1306 del 25 novembre 2010 è stato richiesto all’Istituto di credito, ex art. 63, comma 2 del cod. proc. amm., di comunicare le generalità della persona in favore della quale l’assegno in questione è stato pagato;

Considerato:

che, in esito a detta istruttoria, con nota del 6 dicembre 2010, l’Istituto bancario ha precisato che l’assegno in questione è stato emesso "con beneficiario D.P. Antonio, per l’importo di euro 45.000,00 e recante la clausola non trasferibile" ed "è stato negoziato dalla Banca Popolare di Bergamo Filiale di Milano Via Friuli (…) alla quale è demandato l’onere di aver negoziato il titolo esclusivamente al nominativo sopra indicato";

che detta comunicazione contraddice funditus il presupposto assunto a fondamento del provvedimento impugnato, rendendo palese la fondatezza dell’avanzata pretesa;

che, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto;

che, in virtù della particolarità della questione trattata, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore
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