Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-11-2012) 20-02-2013, n. 8352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.12.2011 il Tribunale di Lecce-Sez. Dist. di Nardò, dichiarava l’inammissibilità degli appelli proposti nell’interesse di R.V.A. e L.R. avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nardò,in data 20.11.2009.

In particolare il giudice di appello aveva evidenziato che le impugnazioni, delle quali risultava deposito nei termini di legge, in base a documentazione esibita dalla difesa,inerente alla data di notifica degli estratti contumaciali(come riportato a fl. 3 del provvedimento),dovevano tuttavia ritenersi inammissibili, risultando avvenuto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Lecce- Sez.dist. di Nardò,e non presso la Cancelleria del Giudice di Pace.

In tal senso si era ritenuta la violazione dell’art. 582 c.p.p..

– Avverso tale sentenza proponevano ricorso gli imputati, che deducevano:

1 – la violazione ed erronea applicazione dell’art. 582 c.p.p., sostenendo che secondo giurisprudenza (Cass. Sentenza n. 35125 dell’11.9.2008-RV 240668-), è consentito il deposito dell’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice ad quem,e in tal senso era stata dunque esercitata la facoltà prevista per il difensore.

-Inoltre la difesa evidenziava che le Sezioni distaccate dei Tribunali non costituiscono uffici autonomi,onde dovrebbe ritenersi legittimo il deposito dell’atto di impugnazione presso l’ufficio centrale(nella specie, quello del Tribunale di Lecce),citando a sostegno di tale assunto sentenza di questa Corte – Sez. 1^ in data 22052,in data 1.6.2011,che esclude che possa essere dedotto un conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede centrale;

– 2 – In secondo luogo i ricorrenti riportavano il testo dei motivi di appello, con i quali contestavano l’accusa, censurando la decisione impugnatale si fondava su dichiarazioni della persona offesa ritenute prive di riscontri.

Per tali motivi i ricorrenti concludevano chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Va evidenziato il fondamento del ricorso.

Invero è da premettere che,secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, (v. Sez. 2^, 22.11.06, n. 40202)le Sezioni distaccate degli Uffici giudiziari non costituiscono uffici autonomie in tal senso deve rilevarsi l’erroneità della applicazione delle norme processuali che si evince dal provvedimento impugnato. Ne deriva che il gravame interposto dai ricorrenti innanzi al giudice di appello legittimamente era stato depositato presso l’ufficio di cancelleria del Tribunale di Lecce-Sez. Nardò, non configurandosi nella specie la violazione dell’art. 582 c.p.p. – v. Cass. Sez. Fall.

11.9.2008, n. 35125-RV 240668 – "E’ ammissibile l’impugnazione presentata nella cancelleria del giudice ad quem,allorchè essa sia tempestivamente pervenuta anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato." In base a tali rilievi va pronunziato, in accoglimento del ricorso proposto nell’interesse degli imputati annullamento con rinvio del provvedimento impugnato,disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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