Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-11-2012) 20-02-2013, n. 8381

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

iesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6.3.12 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’impugnazione proposta da C. M.G. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Catanzaro, in data 9.2.2012,nell’ambito del procedimento n. 4836/09 RGNR. Il sequestro di cui si tratta era stato disposto in relazione ad un immobile del quale la C. era titolare pro-quota al 50%, essendo altra quota nella titolarità di R.S., indiziato di appartenenza ad associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti.

11 Tribunale aveva rilevato l’esistenza dei presupposti per la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ed aveva ritenuto inadeguata la documentazione esibita dalla difesa. (v. fl. 4- 5).

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: In via preliminare che la C. era stata legata sentimentalmente a R.S. e che tale legame era stato interrotto nel 2009.

In diritto:

1 – inosservanza della legge penale con riferimento alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e art. 321 c.p.p., rilevando che il Tribunale aveva apoditticamente ritenuto che l’intestazione della quota al 50% dell’immobile in sequestro alla ricorrente fosse fittizia, e che il vero titolare del cespite fosse il R..

2 – rilevava che era stata presentata documentazione, con stima dell’immobile, che era destinato ad abitazione della coppia, e che non raggiungeva il valore attribuitogli dalla Agenzia delle Entrate.

Censurava sul punto il giudizio di sproporzione tra il valore di mercato dell’immobile e le condizioni economiche dei due soggetti – C. e R., che avevano dato corso ai lavori per la realizzazione del fabbricato, avendo acquistato un terreno.

Rilevava altresì che i lavori si erano protratti dal 2005 al 2010, e che il provvedimento del Tribunale era viziato da "travisamento del fatto" avendo tenuto conto delle opere limitate al periodo tra il 2008 ed il 2010,periodo nel quale si riteneva essere stata svolta attività di spaccio di stupefacenti.

Diversamente la difesa della C. rilevava che costei anche attraverso la propria madre aveva impiegato una somma pari a circa Euro 60.000,00 per la realizzazione del cespite.

3 – Evidenziava che la ricorrente appartiene ad una famiglia di lavoratori, negando la sproporzione tra il bene e la posizione patrimoniale, ed infine rivendicava la titolarità effettiva della quota di tale immobile, al 50%.

In tal senso censurava infine l’ordinanza, evidenziando che la C. era persona estranea ai fatti contestati al R. e che pertanto doveva ritenersi censurabile la decisione fondata sull’assunto che il R. stesso fosse il vero titolare del cespite sottoposto al sequestro.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta privo di fondamento.

In primo luogo va evidenziato che il provvedimento impugnato rivela la legittima applicazione della misura cautelare reale, nei confronti della ricorrente, pur essendo costei terza intestataria pro-quota al 50% dell’immobile che secondo quanto si desume dal provvedimento era nella disponibilità di R.S., risultando ipotizzata la fattispecie di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies.

Secondo i principi stabiliti da questa Corte (v. Sez. 6^, 30/7/2008, n. 31895, Stefanel – RV240856 – Deve ritenersi compreso nell’obbligo della confisca previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies il bene che, pur essendo nella disponibilità dell’imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personalità cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell’acquisto ne rivela l’intestazione fittizia).

Orbene, alla stregua del provvedimento impugnato, il Tribunale dà conto della valutazione dei presupposti della misura, secondo lo schema previsto dall’art. 321 c.p.p. tenuto conto che ai fini del sequestro di cui alla norma citata non si rende necessario dimostrare il nesso eziologico tra reati e beni (v. Cass. Sez. 5^, 24 novembre 1998, n. 5111-RV 211925- e Sezioni Unite 19.1.2004, n. 920 – per cui – ai fini della confisca – è irrilevante il vincolo di pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto).

Peraltro il giudice del riesame ha dato conto delle deduzioni difensive, emergendo che si era sottoposta a verifica la posizione patrimoniale della odierna ricorrente, onde resta adempiuto l’obbligo del giudice della cautela di analizzare i presupposti che legittimano l’applicazione della misura reale.

Al riguardo deve rilevarsi che restano inammissibili i rilievi svolti dalla difesa al fine di prospettare vizi della motivazione, quanto alla valutazione della situazione patrimoniale della ricorrente, nonchè le argomentazioni in fatto, essendo il ricorso avverso misure cautelari reali limitato ai soli vizi di legittimità del provvedimento impugnato. Si rivelano altresì prive di fondamento le censure con le quali la difesa sostiene che la ricorrente rivendica l’esclusiva titolarità della quota di proprietà del fabbricato, atteso che secondo l’indirizzo giurisprudenziale in precedenza menzionato, resta soggetto a confisca ai sensi dell’art. 12 sexies citato anche il bene che risulti essere nella titolarità di persona che sia legata da rapporto personale con l’imputato, onde – ai fini cautelari – deve ritenersi nella specie sufficiente il compendio desumibile dal testo dell’ordinanza impugnative il Tribunale motiva su tutte le deduzioni difensive, soffermandosi nella analisi della posizione patrimoniale della ricorrente secondo quanto documentato, allo stato degli atti.

In conclusione va pronunziato pertanto il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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