T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 55

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig.C., vigile del fuoco volontario presso il Comando di Lissone, partecipava alla procedura di ammissione al corso per 10 posti di capo squadra da assegnare al predetto reparto collocandosi all’undicesimo posto della graduatoria finale.

Successivamente il Sig. F.R., facente parte della rosa dei vincitori, era trasferito presso il distaccamento di Vimercate, lasciando così vacante un posto presso il Comando di Lissone.

A seguito di tale evento il Sig. C. chiedeva all’Amministrazione lo scorrimento della graduatoria e la sua conseguente ammissione alla partecipazione al corso per l’accesso alla qualifica superiore.

La Commissione di concorso rigettava tuttavia l’istanza ritenendo che essa fosse stata presentata per l’assegnazione al distaccamento di Vimercate.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, il Sig. C. afferma che la competenza a deliberare sulla sua istanza non spettava alla Commissione di concorso in quanto questa aveva esaurito i suoi compiti con la formazione della graduatoria.

Inoltre, egli denuncia un palese travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione in quanto la sua domanda era riferita al corso per l’accesso ad un posto di capo squadra presso il Comando di Lissone e non presso il distaccamento di Vimercate.

Con ordinanza cautelare n. 416 del 2007 questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato.

Il ricorrente veniva così ammesso a partecipare al corso che superava,

Tuttavia, il Ministero degli Interni con provvedimento in data 24 gennaio 2008 rifiutava di inquadrarlo formalmente nella nuova qualifica in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Anche avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti denunciandone l’illegittimità derivata e per vizi propri in quanto, una volta superato il corso, l’accesso al posto di capo squadra sarebbe stato obbligatorio.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15/12/2010, sentiti gli avvocati delle parti, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, del tutto pacifico che l’istanza di scorrimento della graduatoria presentata dal ricorrente si riferiva al corso relativo ai 10 posti di capo squadra messi a concorso per la sede di Lissone e non per quella di Vimercate.

Il distaccamento di Vimercate nella predetta istanza veniva preso in considerazione solo in quanto presso di esso si era trasferito uno dei vincitori lasciando così libero in Lissone un posto da assegnare per scorrimento.

Il provvedimento impugnato risulta così affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

A ben vedere, poi, l’Amministrazione era anche tenuta ad ammettere il Sig. C. al corso.

Infatti, ai sensi dell’art. 13 del DM 76 del 2004 l’ammissione doveva avvenire "fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi". Per cui, per espressa previsione normativa, in caso di trasferimento o rinuncia di uno dei vincitori, lo scorrimento della graduatoria costituiva atto necessitato.

Alla luce di quanto sopra risultano altresì fondate le censure formulate contro il diniego di inquadramento nella qualifica opposto dal Ministero dell’Interno nelle more della decisione sul ricorso.

La nomina, infatti, non poteva essere procrastinata fino all’esito del giudizio di merito, costituendo, invece, un adempimento consequenziale alla misura cautelare finalizzata, appunto, a far conseguire al ricorrente il bene della vita nelle more della definizione del giudizio.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

In attuazione del giudicato ordina all’Amministrazione, qualora non lo avesse ancora fatto, di inquadrare il ricorrente nella qualifica di capo squadra presso il Comando di Lissone.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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