Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-11-2012) 20-02-2013, n. 8075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.S. è stato condannato dal Tribunale di Palermo, il 16.11.2009, e dalla Corte d’appello della stessa città, il 21.10.2011, per furto aggravato anche dalla recidiva pluricircostanziata, riconosciuta la diminuente di cui all’art. 89 equivalente alle aggravanti, alla pena di un anno di reclusione ed Euro 350,00 di multa oltre al ricovero in casa di cura per otto mesi.

1.1 Ricorre personalmente l’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando il vizio di motivazione della sentenza della Corte di merito che non avrebbe individuato le motivazioni specifiche che sorreggono la scelta di preferire la ricostruzione tecnica del vizio di mente solo parziale.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La Corte di merito,infatti,ha richiamato la motivazione del giudice di prime cure che ha minuziosamente analizzato la valutazione tecnica del perito e ne ha tratto la conclusione, ragionata e motivata, che al momento del fatto B. non era in totale stato di incapacità. Tale giudizio è stato condiviso a ragion veduta dalla Corte che ha giudicato la perizia completa e logicamente ineccepibile.

2.2 Del tutto priva di fondamento deve considerarsi ,pertanto, la censura del ricorrente che prescinde dal giudizio dato dai giudici di merito e si limita a riproporre, come già fatto con l’appello, una valutazione alternativa della capacità di intendere e volere dell’imputato al momento del fatto, senza considerare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella;

conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260).

2.3 Il ricorso per i motivi che precedono deve essere dichiarato inammissibile:

ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, V imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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