Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 20-02-2013, n. 8347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/03/2011, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova del 13/05/2009, che aveva condannato B.H.A. S. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 485 cod. pen. e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. La Corte territoriale, che aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria attraverso l’espletamento di perizia grafica, ha rilevato che la sottoscrizione " F.L.", apposta sul contratto di locazione che l’imputata aveva consegnato alla proprietaria dell’appartamento, non era riconducibile all’individualità grafica del F., ex coniuge della A.S.. Non era stato possibile accertare se la sottoscrizione fosse stata apposta dall’imputata, in quanto la medesima, pur più volte convocata, non si era presentata per l’esecuzione del saggio grafico. Secondo la decisione impugnata, l’accertamento peritale e la condotta processuale della A.S. riscontravano definitivamente il quadro dell’accusa.

3. Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo.

La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 385 (rectius, 485) cod. pen.: a) che ella non aveva ricevuto alcuna conoscenza degli inviti del perito a recarsi presso di sè e che nessun fax era pervenuto al suo difensore; b) che la sentenza non spiegava per quale ragione la falsa sottoscrizione fosse attribuibile a lei; c) che la firma autografa dell’imputata era comunque presente in atti, in calce alla dichiarazione di nomina del difensore di fiducia.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 229 cod. pen., il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. Ciò è esattamente quanto accaduto all’udienza del 12 gennaio 2011, in cui il perito ha fissato l’inizio delle operazioni per il 22 gennaio 2011 alle ore 15.

Il successivo fax che la ricorrente contesta essere pervenuto al difensore rappresentava un’ulteriore garanzia, non necessaria e che non elide la rilevanza della condotta omissiva della ricorrente.

Va aggiunto che l’affermazione di responsabilità riposa non sul mero dato della mancata presentazione dell’imputata alle operazioni peritali, ma sul non contestato accertamento che la sottoscrizione non è del F. (laddove la difesa dell’imputata muoveva dall’affermazione che il contratto era stato restituito alla prima dal F., dopo che questi l’aveva firmato) e – ciò che emerge dalla sentenza di primo grado – dall’interesse della ricorrente a concludere un contratto con la proprietaria di un immobile che intendeva locarlo soltanto a coppie. Si tratta di una motivazione congrua, la cui logicità complessiva non è posta in discussione dal ricorso.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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