Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11551 Indennità o rendita Malattia, assicurazione e assistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 aprile 2006 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 24 settembre 2004, che ha rigettato la domanda di L.R. intesa ad ottenere la costituzione della rendita dell’I.N.A.I.L. nella misura risultante dalla unificazione dell’invalidità professionale riconosciuta nel grado del 5% per neuropatia ulnare destra da sovraccarico meccanico, e della già riconosciuta rendita per malattia professionale con grado dell’11%. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando l’irritualità della suddetta richiesta di unificazione non formulata in primo grado.

La L. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L. che ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, art. 437 cod. proc. civ. e art. 149 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione al medesimo D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112. In particolare si ritiene applicabile l’art. 112 citato, che prevede il termine di tre anni per l’azione giudiziaria in materia di malattie professionali, per cui, non essendo maturato tale termine in quanto il riconoscimento della malattia professionale nella percentuale dell’11% è stato ottenuto pochi mesi prima della proposizione della domanda giudiziale relativa alla malattia professionale poi riconosciuta nella misura del 5%, la nuova domanda per la costituzione di un’unica rendita quale somma delle due invalidità, sarebbe comunque ammissibile.

Il ricorso è infondato. Come affermato dalle SS.UU. di questa Corte (sent. n. 11198/2002, nonchè n. 11813/2003), il soggetto che sia titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale e che intenda, in relazione a diverso e successivo evento assicurato, ottenere la costituzione di una rendita unica, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80, ha l’onere di dedurre e allegare, a pena di inammissibilità della relativa domanda, l’esistenza dell’evento indennizzato e della rendita ad esso relativa. Orbene, il dante causa degli odierni ricorrenti ha dedotto la titolarità di una rendita per l’altra malattia professionale non solo dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche dopo il deposito della relazione del CTU, così contravvenendo al principio di diritto sopra evidenziato, come correttamente rimarcato dalla corte d’appello di Roma. Pertanto la domanda si è dimostrata infondata per l’indispensabile necessità del puntuale rispetto delle regole procedurali, da cui dipende, dopo tutto, la stessa sopravvivenza del giusto processo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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