Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 20-02-2013, n. 8345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/12/2010, il Tribunale di Bergamo, nel confermare l’affermazione di responsabilità di B.E., in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., per avere cagionato lesioni personali guaribili in sette giorni a N.I., ha liquidato in Euro 2,500,00 il risarcimento dei danni sofferto dalla parte civile.

2. La decisione impugnata, per quanto ancora rileva: a) ha ritenuto condivisibile il rigetto da parte del giudice di pace della richiesta di estinzione del reato, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, per insufficienza dell’offerta rispetto alle risultanze delle certificazioni mediche in atto; b) ha provveduto a determinare l’ammontare del risarcimento, in relazione all’entità dei postumi, in Euro 2.500,00, ritenendo irrilevante la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello; c) ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del B..

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) erronea applicazione della legge penale, per le seguenti ragioni: A) il giudice, nel confermare la sentenza del giudice di pace, che aveva condannato l’imputato alla pena di Euro 1.000,00 di multa, lo aveva poi condannato alla pena di Euro 2.500,00; B) il giudice aveva condannato l’imputato alla rifusione delle spese di grado, senza provvedere a quantificarle.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), la contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto condivisibile il rigetto della richiesta di estinzione del reato, laddove il motivo di doglianza era rappresentato dal fatto che il giudizio di congruità era stato operato dal giudice di pace non autonomamente, ma alla stregua delle valutazioni della parte civile.

2.2. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., il ricorrente, nel reiterare i motivi appena esposti, aggiunge che la parte civile aveva chiesto il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e non in via equitativa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo muove dall’erronea premessa ricostruttiva, secondo cui la sentenza del Tribunale di Bergamo avrebbe applicato, nei confronti dell’imputato, una pena più grave rispetto a quella prevista nella pur confermata sentenza di primo grado, laddove è evidente che il giudice di secondo grado ha solo determinato in Euro 2.500,00 l’ammontare del risarcimento del danno, alla luce dell’entità delle lesioni, "dei danni morali e del danno biologico da invalidità temporanea".

3. Per ragioni di ordine espositivo, va aggiunto, a proposito della censura proposta per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., che, in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poichè la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482).

Tuttavia, nel ricorso, l’imputato non ha censurato le determinazioni in tema di risarcimento, ma si è erroneamente lamentato dell’aumento della pena infitta. Ne discende che qualunque censura relativa al capo di sentenza concernente la condanna al risarcimento dei danni è preclusa.

4. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla rifusione delle spese del grado, appare evidente che la sentenza del Tribunale di Bergamo ha riguardo alle spese processuali, ai sensi dell’art. 592 cod. proc. pen., comma 1, e non alle spese sostenute dalla parte civile, come invece ritiene il ricorrente. La miglior riprova della conclusione si trae dal fatto che, nel dispositivo, la condanna alla spese segue immediatamente la pronuncia di conferma della sentenza di primo grado e precede la condanna al risarcimento del danno.

5. Per ciò che concerne il rigetto della richiesta di estinzione del reato, il giudice di secondo grado ha, con propria autonoma valutazione, al pari del giudice di prime cure, concluso per l’inadeguatezza dell’offerta dell’imputato, con congrua motivazione relativa alle risultanze delle certificazioni mediche in atto. Al riguardo, deve aggiungersi, per pura completezza, che l’accenno del giudice di pace alla valutazione di insufficienza dell’offerta espressa dalla parte civile non implica affatto che lo stesso abbia attribuito rilievo determinante a quest’ultima nel giungere alla propria decisione.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del B. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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