Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 19-02-2013, n. 8030

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice delle indagini preliminari di Nola, con decreto del 14- 11-2011, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento per diffamazione instaurato contro E.C.G. + altri, perchè estinto per remissione di querela.

2. Ricorrono B.A., R.C. e R.G. avverso il decreto suddetto per violazione di legge e difetto di motivazione. I ricorrenti, che sono anche le persone offesa dal reato e i querelanti, deducono che la remissione della querela è senza effetto, per il combinato disposto dell’art. 340, comma 2, e art. 339 cod. proc. pen., comma 2, in quanto è stata effettuata nei confronti di uno solo dei querelati ( E.G.C.); quindi, è stata sottoposta ad una condizione che priva di efficacia la manifestazione di volontà.

3. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione si è associato, con propria memoria, al ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. I ricorrenti confondono la "rinunzia" alla facoltà di presentare querela con la "remissione" della querela.

La rinuncia costituisce atto abdicativo al potere di proporre querela sorto dalla commissione del reato ed è disciplinata dall’art. 124 cod. pen. e art. 339 del cod. proc. pen.; la remissione della querela è un atto, avente anch’esso natura negoziale, che toglie effetti alla precedente manifestazione di volontà ed è disciplinata dagli artt. 152 cod. pen. e art. 340 cod. proc. pen.. Mentre la rinuncia sottoposta a termine o condizioni non produce effetti, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. pen., comma 2, (e tra le "condizioni" è compresa anche quella di ottenere la punizione di alcuni responsabili del reato e non di altri: Cass. Pen. sez. 5^, 18-6-1999, n. 981), viceversa, la remissione della querela "non può essere sottoposta a termini o a condizioni" (art. 152 cod. proc. pen., comma 4) e, se "fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti" (art. 155 cod. proc. pen., comma 2).

Conseguentemente, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’effetto estensivo della remissione non si produce solo allorchè siano più le fattispecie criminose che vengono in considerazione (come nel caso di querela proposta contro il giornalista – responsabile ex art. 595 cod. pen. – ed il direttore di giornale – responsabile ex art. 57 cod. pen.), mentre, quando si abbia concorso di più persone nel medesimo reato, la remissione di querela, anche se fatta a favore di uno solo dei querelati, si estende a tutti i concorrenti (Cass. 40446 9/7/2009; sez. 6. 30.1.78, n. 3291, Ducati;

sez. 5^ 25.5.04, In realtà, il Solo fatto idoneo a paralizzare la remissione della querela è la negazione, espressa o tacita, dei querelati. Nel caso di specie risulta, invece, dalla comunicazione della stazione dei carabinieri di Acerra del 7-11-2011 che tutti, querelati, in numero di cinque, hanno accettato la remissione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

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