T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti notificata il 4.11.2010 il ricorrente ha impugnato: a) del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali del 16.4.2010 con il quale la stessa esprimeva il proprio giudizio circa una presunta inidoneità attitudinale della ricorrente ai fini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito – Anno 2010 – 1^ immissione; b) di ogni atto comunque richiamato nel verbale impugnato sub a); c) per quanto occorra, del decreto n. 131 del Direttore Generale per il personale militare di concerto con il Comandante generale delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 20.10.2009, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1); d) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

– avverso i provvedimenti impugnati sono stati proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo i seguenti vizi: – difetto di istruttoria e di motivazione; – contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione e contrasto con gli accertamenti eseguiti dall’interessata presso la ASL di Caserta il 13.5.2010, le valutazioni ottenute quale VFP1 e i due elogi conseguiti, l’ottenimento dell’abilitazione alla guida di particolari veicoli, la valutazione di "eccellente" conseguita in sede di collocamento in congedo; – l’erroneità del giudizio espresso dalla Commissione, in quanto la ricorrente è in possesso del requisito attitudinale richiesto, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa applicabile alla fattispecie e dal bando di concorso;

– le censure contestate appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate;

– il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare. La ratio delle norme sopra riportate, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente;

– in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

– dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in esecuzione della citata ordinanza collegiale istruttoria, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale; in particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale. Al riguardo, vanno considerati gli esiti dei test attitudinali, dell’intervista individuale e dell’ulteriore colloquio collegiale, da cui è emersa una valutazione di "scarso" nelle caratteristiche attitudinali Efficacia personale e Impegno verso l’obiettivo afferenti all’area Aspetti motivazionali, oltre che alla caratteristica Coerenza delle aspettative afferente all’area Aspettative professionali (cfr. valutazione dello psicologo colloquiatore; esiti test BFQ, questionario informativo e colloquio: come si desume dai documenti allegati alle note dell’Amministrazione del 20.7.2010 e del 13.12.2010 e dai relativi allegati);

– ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua; né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti. Escluso che, in ragione della lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a giudizi asseritamente analoghi, rileva conclusivamente il Collegio, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

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