Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 19-02-2013, n. 7992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Livorno, con sentenza del 27-6-2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T.Y. per il reato di cui all’art. 612 c.p. perchè estinto per remissione di querela.

Il T. era stato citato a giudizio dinanzi al giudice di pace perchè, dopo aver sparato al cane di L.M.S. di (OMISSIS), minacciava quest’ultima, intimandole di non fiatare e di non avvicinarsi, perchè altrimenti avrebbe sparato anche a lei.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della repubblica presso la Corte d’appello di Firenze denunziando violazione di legge, in quanto, per le circostanze in cui era stata profferita, la minaccia doveva ritenersi grave e, per questo, procedibile d’ufficio.

3. Ha depositato memoria in data 9-10-2012 il difensore dell’imputato contestando che la minaccia sia mai stata seria e che abbia prodotto un reale turbamento nella persona offesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La fattispecie prevista dall’art. 612 c.p., comma 2 ricorre in tutti i casi in cui, per le circostanze oggettive e soggettive che accompagnano il fatto, il turbamento psichico cagionato al soggetto passivo sia da ritenersi, in base ad un giudizio di medialità, grave. Ciò avviene sicuramente nel caso in cui la minaccia sia profferita da persona visibilmente armata, pur senza puntamento dell’arila, in quanto lo strumento di offesa a disposizione dell’agente è tale da incutere foltissimo timore nella vittima ed è, quindi, idoneo a paralizzarne la volontà (Si veda Casss. Pen., sez. 5, 29/5/1992, che ha ritenuto che costituisce minaccia grave la semplice esibizione di un’arma da sparo, anche se scarica o addirittura sospettata di essere finta, salvo il caso dell’assenza di una minima parvenza di arma vera e di serietà del fatto).

Nel caso dio specie il T. non solo era armato, ma aveva già dato dimostrazione di poter utilizzare il fucile, sia pure al solo fine di difendersi, per cui la minaccia che gli è addebitata è da ricondurre alla fattispecie dell’art. 612 c.p., comma 2.

La sentenza va pertanto annullata con trasmissione degli atti alla Procura competente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Livorno per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

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