T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, la ricorrente – premesso di avere partecipato al concorso per il reclutamento di 4182 V.F.B.4 – ha impugnato il verbale emesso il 3 maggio 2010 con il quale è stata giudicata non idonea dalla commissione per gli accertamenti sanitari del ministero della difesa.

La commissione, in fase di accertamenti dei requisiti sanitari, ha accertato "Incremento della VES riscontrata in più determinazioni (AVEI3).

L’interessata, nel dedurre eccesso di potere sotto vari profili nonché difetto di motivazione, allega due certificati medici, uno rilasciato dal dipartimento di medicina legale dell’O.M. di RomaCecchignola in data 26 maggio 2010, l’altro dallo studio medico analista dr Vicini in data 12 giugno 2010 – entrambi contrastanti con le risultanze degli accertamenti sanitari effettuati dalla commissione.

Con ordinanza n. 3986/2010, è stata chiesta una dettagliata relazione di chiarimenti all’intimata amministrazione.

L’incombente, dopo la necessità di una ulteriore integrazione documentativa (causa di un secondo rinvio), è stato finalmente assolto.

Il ricorso è infondato.

La commissione ha accertato l’incremento della VES in tre diverse determinazioni, nell’arco di circa venti giorni. (16 aprile, 20 aprile e 3 maggio).

L’accertamento ripetuto tre volte secondo protocollo metodologico, ha diagnosticato una situazione di "flogosi e infezione persistente che al momento della prima visita medica e nei successivi venti giorni non risultava compensata farmacologicamente". La diagnosi di "Incremento della Vas… AVEI3" trova coerente e congruente supporto motivazionale nelle risultanze medico legali e di laboratorio.

L’amministrazione ha riscontrato in tre distinti controlli – in ciò, a garanzia dello stesso candidato – eseguiti nell’arco di venti giorni, gli esami ematochimici di laboratorio giungendo sempre al medesimo risultato.

Il Collegio non rinviene elementi di fatto utili a confutare le suddette risultanze, assistite peraltro da un regime di presunzioni semplici non confutate, se non sul piano della mera sintomaticità, dalle allegazioni di parte ricorrente.

L’accertamento sanitario si è svolto, da quanto si evince in atti, nel rispetto del protocollo medico, dei criteri riportati nelle "Avvertenze" della direttiva tecnica 5/12/2005 (accertamento imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare) e del bando di concorso (secondo cui l’attribuzione dei coefficienti 3 e 4 nelle caratteristiche somatofunzionali sarebbe stata incompatibile con l’arruolamento).

Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato il seguente giudizio medicolegale "AVEI 3"; un coefficiente, dunque, di non idoneità all’arruolamento come VFP4.

Il giudizio è stato, in parte qua, strettamente veicolato dalle risultanze degli esami ematochimici di laboratorio eseguiti in tre giorni diversi e, pertanto, ragionevolmente immuni da errori e/o vizi di travisamento dei fatti.

Il regime delle presunzioni imponeva alla ricorrente di fornire una prova inconfutabilmente contraria basata sul difetto di procedura, sull’errore scientifico o sul malfunzionamento della strumentazione tecnica.

Le certificazioni mediche prodotte in atti, invero, non possono revocare in dubbio la serietà ed attendibilità degli esami in questione, eseguiti tre volte e nel rispetto sia del protocollo medico che della normativa paradigmatica di riferimento.

Più in particolare, il Collegio osserva che la documentazione sanitaria in genere (tra cui, i certificati rilasciati da una struttura pubblica e dal medico di fiducia) vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato, suscettibile di valutazione in sede peritale.

Ebbene, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte o della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Va soggiunto, che:

il giudizio attitudinale non è comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure quest’ultimo spendibile, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni alla struttura militare; metodologia orientata – ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile – a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vita militare/scolastica che altra struttura pubblica non è in grado di valutare con la stessa capacità ed adeguatezza funzionale.

Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere attitudinale, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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