Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 19-02-2013, n. 7989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre D.Z.B., a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 3-10-2011 che, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, lo condanna, concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di anni due di reclusione per il reato di lesioni personali gravi (art. 582 c.p. – art. 583 c.p., comma 2, n. 4 – art. 585 c.p., comma 2, n. 2).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando la violazione dell’art. 442 c.p.p., e vizio di motivazione. Deduce che, avendo la Corte, in accoglimento dell’appello dell’imputato, formulato un giudizio di equivalenza tra aggravanti (compresa la recidiva) e attenuanti, avrebbe dovuto applicare l’ulteriore diminuzione di pena per la scelta del rito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, Il giudice di primo grado aveva irrogato, per le lesioni gravi (art. 583 c.p.), la pena, prossima al massimo edittale, di anni sei di reclusione, aumentata ad anni sei, mesi uno e giorni 15 per l’aggravante di cui all’art. 585 c.p. e ulteriormente aumentata ad anni sei e mesi tre di reclusione per la recidiva, ridotta ad anni quattro e mesi due di reclusione per il rito. Il giudice d’appello, concedendo le attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti e alla recidiva, ha ridotto la pena ad anni due di reclusione. Ciò è stato possibile perchè, pur senza specificarlo in motivazione, ha applicato la pena massima prevista dall’art. 582 c.p. di anni tre di reclusione "considerata l’entità delle lesioni cagionate (sfregio che deturpa in modo rilevante il lato sinistro del volto) ed i numerosissimi precedenti per gravi fatti che connotano di rilevante pericolosità la personalità dell’imputato" e l’ha ridotta di un terzo per il rito. La diminuente invocata è stata, pertanto, già applicata.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

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