Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 19-02-2013, n. 7988

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 12-10-2011, dichiarava inammissibile l’appello proposto da T.L. avverso la sentenza del locale giudice di pace, che l’aveva condannata per il reato di ingiuria commesso nei confronti di M.M..

Rilevava il Tribunale che, con l’atto di appello, la T. aveva impugnato la sentenza nella parte dichiarativa della sua responsabilità penale e in punto di pena, mentre nessuna censura aveva mosso in ordine ai criteri seguiti dal giudicante per la determinazione del danno morale risarcibile, salvo una generica e solo consequenziale affermazione di eccessività dell’importo liquidato. Ne doveva seguire, a giudizio del tribunale, l’inammissibilità del gravame, giacchè, secondo un filone giurisprudenziale confermato da questa Corte, l’impugnazione proposta contro i capi penali non si estende alle autonome statuizioni concernenti la liquidazione del danno, che non siano dedotti in uno specifico gravame.

2. Ricorre per Cassazione T.L., a mezzo del difensore, lamentando la violazione di legge, in relazione agli artt. 574 e 591 c.p.p. e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, nonchè il vizio di motivazione. Deduce che, per effetto dell’art. 574 c.p.p., comma 4 l’appello proposto dall’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, nella parte in cui quest’ultima sia dipendente dal capo o dal punto penale impugnato.

Nel caso di specie, aggiunge, vi era stata persino formale impugnazione sia delle statuizioni penali che delle conseguenti statuizioni civili.

In limine, ha chiesto disporsi la sospensione dell’esecuzione della condanna civile, ex art. 612 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In base alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, è ammissibile l’appello dell’imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunziata dal giudice di pace, qualora con la stessa sentenza egli sia stato altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili e non abbia specificamente impugnato il relativo capo della sentenza (Cass, Pen., N. 1349 del 2004 Rv. 230205, N. 2271 del 2004 Rv. 230929, N. 5128 del 2005 Rv. 233405, N. 19664 del 2005 Rv. 231499, N. 42207 del 2005 Rv.

232563, N. 45227 del 2005 Rv. 232814, N. 45296 del 2005 Rv. 232716, N. 5098 del 2006 Rv. 233599, N. 9777 del 2006 Rv. 234234, N. 12609 del 2006 Rv. 234544). Trattasi di giurisprudenza assolutamente condivisibile, giacchè l’art. 574 c.p.p., comma 4 – applicabile ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 anche nel procedimento davanti al giudice di pace – prevede espressamente che l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Sanremo per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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