Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 15-02-2013, n. 7573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 31 ottobre 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha disposto l’archiviazione del procedimento riguardante le indagini avviate nei confronti di S.E. per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., a seguito di querela presentata da F.S..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il F., affidandolo a un solo motivo.

Con esso denuncia la violazione degli artt. 125, 409 e 410 c.p.p., per essere stata omessa la fissazione dell’udienza in camera di consiglio al fine di provvedere sull’istanza di archiviazione nel contraddittorio delle parti, sebbene fosse stata proposta motivata opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1.1. In presenza dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del procedimento, il giudice per le indagini preliminari può decidere con decreto, omettendo la fissazione dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 409 c.p.p., solo quando sussista un vizio di inammissibilità dell’opposizione, del quale deve dare adeguata motivazione.

1.2. A tanto non ha adempiuto, nel caso di specie, il g.i.p. di Crotone, il quale ha motivato il decreto di archiviazione in base soltanto alla propria adesione alle ragioni espresse nella richiesta di archiviazione, senza prendere minimamente in considerazione – neppure per rilevarne l’inammissibilità – l’atto di opposizione presentato dalla persona offesa.

1.3. Non assume, evidentemente, rilievo l’ipotesi che l’omessa disamina sia dipesa da un disguido di cancelleria, non potendo certamente un disservizio dell’ufficio giudiziario pregiudicare le ragioni della parte privata.

2. Il provvedimento impugnato deve essere, perciò, annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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