Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 15-02-2013, n. 7572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Q.G.A., condannato con sentenza passata in giudicato per due ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione e assolto invece – con la formula "perchè il fatto non sussiste" – dall’imputazione di bancarotta fraudolenta commessa a mezzo di condotte qualificabili come reati di falso in bilancio, ha sollevato incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p., sostenendo: a) che la pronuncia assolutoria andava "riformata" nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dei reati di falso in bilancio con incidenza, a suo dire, sul trattamento sanzionatorio; b) che, in ordine ai reati per i quali era intervenuta condanna, vi era stata l’abolitio criminis in dipendenza dell’entrata in vigore della L. Fall., art. 217 bis, atteso che le condotte erano state finalizzate a un piano organico di risanamento aziendale, deliberato dall’organo amministrativo.

1.1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2011 la Corte d’Appello di Perugia, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del Q., così motivando: a) la pronuncia di assoluzione, con ampia formula liberatoria, dall’imputazione di bancarotta fraudolenta commessa a mezzo di condotte qualificabili come reati di falso in bilancio copre per intero la decisione afferente il fatto contestato, per cui non esiste alcuno spazio per una revoca della sentenza in parte qua; b) la L. Fall., art. 217 bis, esclude, nelle ipotesi ivi prospettate, l’applicabilità delle norme incriminatrici che si riferiscono a condotte di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3) e di bancarotta semplice (art. 217), mentre per nulla incidono sulla perseguibilità dei fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione; c) al momento della formazione del giudicato di condanna era già agli atti la documentazione posta a fondamento dell’istanza attuale ed era già intervenuta l’introduzione nell’ordinamento della L. Fall., art. 217 bis.

2. Ha personalmente proposto ricorso per cassazione il Q., deducendo censure riconducibili a due motivi.

2.1. Col primo motivo il ricorrente impugna il rigetto dell’istanza diretta a far valere gli effetti dell’abolitio criminis, arrecata dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4; insistendo sul carattere pregiudicante – quanto al trattamento sanzionatorio – della qualificazione giuridica data al fatto, in dipendenza della ritenuta configurabilità del reato ex art. 2621 c.c., anch’esso novellato, il Q. invoca l’applicazione dell’art. 2 c.p., comma 2.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente, richiamandosi al disposto della L. Fall., art. 217 bis, si diffonde sulla natura ed efficacia giuridica del piano di ristrutturazione deliberato nel caso di specie dall’organo amministrativo, che ritiene doversi ricondurre alla nozione di "piano attestato", riconosciuto dalla dottrina come fatto giuridico rilevante ai fini della norma citata: per concludere che l’ordinanza impugnata, non essendosi soffermata su tale aspetto, segnalato dall’istante e documentato con atti sopravvenuti alla sentenza di condanna, è viziata da carenza e illogicità di motivazione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

2. Per quanto si riferisce alla richiesta indirizzata ad ottenere il riconoscimento degli effetti della abolitici criminis in rapporto alla qualificazione del fatto contemplato nel capo A), per il quale la Corte d’Appello di Perugia ha a suo tempo pronunciato l’assoluzione per insussistenza del fatto con sentenza del 19 marzo 2010, di tranciante insuperabilità è la lettera dell’art. 673 c.p.p., che nel caso di abrogazione della norma incriminatrice prevede la revocabilità in sede di esecuzione delle sole sentenze di condanna (comma 1) e di quelle di proscioglimento per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità (comma 2). Resta, conseguentemente, intangibile il giudicato formatosi su una pronuncia di assoluzione, non essendovi uno strumento giuridico atto a consentire un intervento postumo sulla motivazione.

3. Quanto alla condanna disposta con la citata sentenza del 19 marzo 2010, relativamente ai reati contemplati ai capi B) ed E), l’impraticabilità del rimedio attivato dal Q. in sede esecutiva si rende evidente in base al tenore della norma additata dal ricorrente come abolitrice della fattispecie delittuosa. E’, infatti, chiaramente specificato nella L. Fall., art. 217 bis, introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 48, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che la sopravvenuta non perseguibilità di operazioni compiute in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ivi indicati, si riferisce soltanto ai reati di cui alla L. Fall., art. 216, comma 3 (bancarotta fraudolenta preferenziale) e L. Fall., art. 217 (bancarotta semplice).

3.1. Non vi è stata, perciò, alcuna abolitio criminis in relazione alle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, per le quali è stata emessa condanna a carico del Q. con la sentenza dianzi citata. Tale constatazione priva di rilievo ogni argomentazione volta a sostenere che le condotte ivi accertate si fossero consumate in esecuzione di un piano c.d. attestato, riconducibile – a detta del ricorrente – al novero di quelli contemplati dalla L. Fall., art. 217 bis.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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