T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, con decreto del 30-12-2011, emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento per diffamazione instaurato contro C.F.P. ed M.E. per infondatezza della notizia di reato.

2. Ricorre D.L.F., a mezzo del difensore, avverso il decreto suddetto per violazione di legge. Deduce che, nell’opposizione all’archiviazione, erano state fatte specifiche richieste di indagine (acquisizione di una sentenza della Corte dei Conti e di una sentenza del Tribunale di Roma), che avrebbero dovuto orientare diversamente il giudicante. Questo fatto imponeva al Giudice delle indagini preliminari di provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero all’esito dello svolgimento dell’udienza camerale, da fissare all’uopo.

3. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione ha depositato propria memoria, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

La doglianza è fondata.

L’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema di equilibrio tra il principio di obbligatorietà dell’azione penale e quello di economia processuale, tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale evenienza, lo strumento dell’archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile 1997 n. 95).

Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione. Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stata ritenuto (v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione il giudice deve tenere conto della pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di indagine. Cosicchè eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame va censurato avendo il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione senza procedere a convocazione delle parti e senza esaminare i temi di prova proposti nel contraddittorio delle stesse, sebbene le acquisizioni documentali richieste (sentenza della Corte dei Conti n. 119 del 24/04/2001 e sentenza del Tribunale di Roma del 20/01/1995) fossero senz’altro pertinenti al tema di indagine, posto che avrebbero dovuto dimostrare, nella prospettazione degli opponenti, l’insussistenza del danno per l’Erario e per l’ente (XXX) presieduto dal D.L.. Anzi, nel provvedimento impugnato si ignorano, anche formalmente, le richieste suddette, laddove si dice che "la p.o. si oppone alla richiesta dell’organo inquirente limitandosi a dedurre l’infondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il P.M.".

Il provvedimento va pertanto annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno perchè, previa convocazione delle parti interessate, decida sulla richiesta archiviazione.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, senza rinvio, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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