Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 15-02-2013, n. 7569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 23 agosto 2011 il giudice di pace di Torino, rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa D. M.R., ha disposto l’archiviazione del procedimento riguardante le indagini avviate nei confronti di N.C. per il delitto di cui all’art. 612 c.p..

2. Ha proposto ricorso per cassazione la D., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

2.1. Col primo motivo, articolato in tre censure, la ricorrente denuncia carenza o illogicità della motivazione, avuto riguardo: a) alla denegata valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa; b) alla ritenuta inoffensivi delle espressioni rivoltele dall’indagata; c) alla valutazione negativa del contesto in cui i fatti erano avvenuti.

2.2. Col secondo motivo la D. lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, che indica nell’audizione della stessa persona offesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

1.1. A norma dell’art. 409 c.p.p., comma 6, l’ordinanza di archiviazione è ricorri bile per cassazione soltanto nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, vale a dire solo per inosservanza delle norme che regolano il contraddicono nella fase procedimentale di cui si tratta.

1.2. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale l’impugnazione del decreto di archiviazione non è espressamente disciplinata, le norme suindicate trovano applicazione per disposto del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2; ma la loro lettura deve essere adattata alla peculiarità del rito, nel quale il contraddittorio che s’instaura sulla richiesta di archiviazione è meramente cartolare. Ne consegue che, una volta presentata l’opposizione da parte della persona offesa, solo un’omessa valutazione di essa può costituire motivo di annullamento dell’ordinanza di archiviazione; ipotesi, questa, che in nessun modo si attaglia al caso in questione, nel quale il giudice di pace ha preso espressamente in considerazione le ragioni prospettate dalla persona offesa nell’atto di opposizione, dissentendo peraltro da esse.

1.3. Nessuno dei mezzi di annullamento dedotti nel ricorso per cassazione s’indirizza a denunciare vizi di inosservanza del contraddittorio, nel senso dianzi indicato: onde l’impugnazione non può trovare accesso, in quanto basata su motivi non consentiti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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