T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato i seguenti atti: provvedimento del 07.07.2010 del Comando Generale della Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Sanitari – con il quale il ricorrente veniva giudicato non idoneo all’accertamento sanitario perché affetto da note di insicurezza che avevano comportato l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS D.M. n.114 del 4 aprile 2000 e relativa direttiva tecnica applicativa del 5 dicembre 2005 e, per l’effetto, escluso dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art.16 della legge n.226 del 23 agosto 2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I 4^ s.s. n. 34 del 30 aprile 2010; verbale redatto in data 07.07.2010 dal collegio medico, nella parte in cui si attesa che il ricorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto perché ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato psichico; verbale n. 53 e giudizio di cui alla visita psichiatrica del 07.07.2010; ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; della graduatoria di merito pubblicata il 17.9.2010.

Avverso i provvedimenti impugnati sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – la violazione degli artt. 4 e 97 Cost., dell’art. 3, l.n. 241/90, del DM n. 114/2000 e della Direttiva tecnica 5.12.2005; – la contraddittorietà del giudizio di non idoneità, oltre che la sua contraddittorietà, la laconicità delle stesso, ed il contrasto con risultanze degli accertamenti svolti (cfr. esiti accertamenti svolti presso la Azienda USL Dipartimento di salute mentale Centro di salute mentale D/12 e con i precedenti di carriera (cfr. servizio svolto dal 10.1.2006 al 10.1.2008 ottenendo la qualifica di "eccellente’); – nel corso della visita medicolegale, infatti, è stato accertato un "eloquio spontaneo’, "ideazione congrua" e "psiche lucida’.

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 25.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – essendo state riscontate "note di insicurezza" all’interessato è stato attribuito in coefficiente 2 al parametro Psiche (PS), in linea con quanto stabilito dal DM n. 114/2000, dalla Direttiva tecnica del 5.12.2005 e dall’art. 10 del bando di concorso; – in particolare, dal colloquio di verifica sono emerse difficoltà relazionali del candidato, manifestatesi attraverso atteggiamenti di difesa, indecisione, incertezza e tendenza a scoraggiarsi.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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