Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-10-2012) 15-02-2013, n. 7511

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, adito ex art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica in sede, in riforma della ordinanza in data 15 maggio 2012 del Tribunale di Genova, che, in sede dibattimentale, aveva sostituito la misura dell’obbligo di dimora a quella della custodia in carcere applicata nei confronti di P.M. in ordine ai reati di resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, ripristinava la misura carceraria, osservando che, a parte l’allarmante violenta condotta manifestata dal P. in occasione del fatto contestatogli, egli, nel corso della misura degli arresti domiciliari in cui egli si trovava per il medesimo fatto, per ben due volte era evaso.

Tali episodi, insieme alla negativa personalità del P., più volte condannato per gravi reati quali rapina, commercio di stupefacenti, lesioni personali, furti e altro, imponevano, ad avviso del Tribunale, l’applicazione della misura carceraria.

2. Ricorre di persona per cassazione il P., denunciando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale a carico della ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale aveva pretermesso ogni valutazione del percorso terapeutico intrapreso, privilegiando condotte marginali risalenti nel tempo e obliterando il canone della proporzionalità e della adeguatezza posto a fondamento di ogni misura cautelare.
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso ha perso di interesse, in quanto, con ordinanza in data 10 luglio 2012, questa stessa Sesta Sezione, nel decidere sul ricorso proposto dal P. avverso la sentenza del Tribunale di Genova pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alle imputazioni su cui verte anche la presente procedura cautelare, lo ha dichiarato inammissibile a seguito di rinuncia dell’interessato.

Ne deriva che è subentrata la fase esecutiva e, considerata l’attuale condizione del P. di persona non sottoposta a misura custodiale in carcere (solo potenzialmente applicata con l’ordinanza impugnata con il presente ricorso), non potrebbe più essere ulteriormente mutato il suo stato cautelare, venendo in considerazione la disciplina di cui all’art. 656 cod. proc. pen., comma 5.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., comma 5.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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