Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11529 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza resa all’udienza del 14/11/2001 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma pronunziando In primo grado, nella controversia tra I.L. e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dichiarava nullo il ricorso relativo alle differenze retributive maturate a titolo di incidenza del lavoro straordinario su indennità di anzianità e TFR, nonchè alla incidenza del detto straordinario sulla 13^ e 14^ mensilità e ferie.

Contro tale sentenza proponeva appello il lavoratore ricorrente in primo grado che concludeva per la riforma della sentenza Impugnata, e concludeva per l’accoglimento delle originarie domande e per la riforma della decisione.

L’appellato si costituiva per resistere sull’appello e concludeva per la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza pronunciata al sensi dell’art. 420 bis c.p.c., la Corte rimetteva la controversia alla Corte di Cassazione perchè si pronunciasse sulla interpretazione del contratto applicabile al caso de quo. La Corte ritenuto inapplicabile l’art. 420 bis ai giudizi di appello, rimetteva la causa dinanzi alla Corte di appello, per la decisione di merito. Le parti riassumevano il giudizio.

La corte d’appello di Roma con sentenza del 22 settembre 2009-4 marzo 2010, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava l’appellato a pagare all’appellante la somma di Euro 16.430,71 a titolo di TFR, ed Euro 6.263,60 a titolo di 13 e 14 e oltre accessori come per legge.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’istituto con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi con cui l’istituto ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva di categoria, segnatamente di quella applicabile alla fattispecie del ricalcolo del compenso per lavoro straordinario nei cosiddetti istituti indiretti, e dell’art. 2120 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

In particolare il ricorrente richiama l’art. 21 C.C.N.L. grafici 1992 che detta legittimamente una nozione precisa di retribuzione comprendente tutto ciò che è da corrispondersi e viene percepito per l’orario normale di lavoro, con esclusione quindi del compenso per lavoro straordinario.

Parimenti il ricorrente richiama la contrattazione collettiva di categoria che detta una nozione precisa di base di calcolo dei cd.

istituti indiretti senza quindi comprendere compensi accessori, quale quello per lavoro straordinario, ancorchè svolto in modo continuativo.

2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è fondato.

Questa Corte ha già esaminato numerose analoghe controversie pervenendo ad un orientamento uniforme più volte confermato in ordine all’interpretazione dell’art. 21 c.c.n.l. 1 novembre 1992 a partire da Cass., sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 365, che, in tema di determinazione del tfr, ha affermato che il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie; ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’istituto poligrafico e zecca dello stato), a partire dal c.c.n.l. 31 ottobre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del tfr concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 c.c.n.l.

medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario, così interpretando direttamente e disposizioni contrattuali collettive relative al tfr per il personale dipendente delle aziende grafiche.

Questo orientamento è stato ripetutamente confermato in seguito:

Cass., sez. lav., 27 maggio 2010, n. 13048; 23 marzo 2012, n. 4708; 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595).

3. La sentenza impugnata, che invece ha accolto una nozione di retribuzione onnicomprensiva ai fini del t.f.r. anche dopo il c.c.n.l. 31 ottobre 1992, e ai fini degli istituti indiretti, va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione del principio sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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