Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11527 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 189761 2001 il Tribunale di Roma, pronunciando sui ricorsi riuniti di T.P. e B.G., dichiarava il diritto dei ricorrenti all’inclusione dei compensi percepiti per lavoro straordinario a fini del computo della indennità di anzianità e del TFR fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonchè della tredicesima e quattordicesima mensilità, relativamente al periodo non prescritto (28.9.1990-31.10. 1992);

rigettava la domanda riconvenzionale formulata dall’Istituto.

Con sentenza della Corte di appello di Roma n. 6858/2004, su appello principale della società ed appello incidentale dei lavoratori, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’IPZS veniva condannato (su appello incidentale dei lavoratori) al pagamento della rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo al 31.12.1994; veniva confermato il diritto al ricalcolo della tredicesima, quattordicesima e retribuzione per ferie fino a 31.12.1992; veniva rigettato l’appello principale.

Con sentenza n. 18056 del 2007 questa Corte di Cassazione, su ricorso dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, accoglieva il motivo formulato dalla società relativo all’accoglimento della pretesa di ricalcolo dei ed istituti collaterali (13, 14 e ferie) fino al 1992. La società ricorrente aveva, al riguardo, contestato la impugnata sentenza, per avere ignorato totalmente la vigenza negli anni antecedenti la sottoscrizione del C.C.N.L. del 1992, della analitica disciplina degli istituti ed indiretti dettata dai contratti collettivi e dal Regolamento del personale. La Corte ha ritenuto che, con riguardo al calcolo dello straordinario sugli istituti indiretti risultava un difetto di indagine della sentenza di appello, che aveva affermato l’esistenza, almeno fino al C.C.N.L. 1992, di una nozione ampia di retribuzione idonea a comprendere il compenso per straordinario nella base di calcolo di detti istituti, senza esaminare la portata delle specifiche previsioni contrattuali ad essi relativi, dalle quali la difesa dell’IPZS riteneva di trarre un criterio di determinazione su base fissa ed invariabile.

In relazione a tale questione, era stata cassata l’impugnata sentenza con rimessione degli atti per ulteriore indagine.

Riassunto giudizio, nel ripristinato contraddittorio tra le parti, la corte d’appello di Roma con sentenza del 16 giugno 2009-18 gennaio 2010 ha dichiarato il diritto di T.P. e B. G. alla inclusione dei compensi per lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di tredicesima, quattordicesima e ferie per il periodo fino al 31.10.1992.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’istituto con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi con cui l’istituto ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della normativa contrattuale collettiva di categoria, segnatamente di quella applicabile alla fattispecie del ricalcolo del compenso per lavoro straordinario nei cosiddetti istituti indiretti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

In particolare il ricorrente richiama la normativa contrattuale collettiva per i dipendenti del settore grafico che detta una nozione precisa di retribuzione comprendente tutto ciò che è da corrispondersi e viene percepito per l’orario normale di lavoro, con esclusione quindi dei compenso per lavoro straordinario.

Il ricorrente lamenta poi anche la violazione del giudicato quanto ricalcolo del compenso per le ferie, che era stato negato dal giudice di primo grado senza che sul punto ci fosse appello da parte dei dipendenti.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Richiamando la pronuncia rescindente di questa Corte, sopra cit., deve ribadirsi che lo svolgimento di lavoro straordinario, seppur in maniera fissa e continuativa, non è sufficiente a trasformare la natura della medesima prestazione da lavoro straordinario a lavoro ordinario, a meno che non risulti una "specifica" volontà delle parti; pertanto, in mancanza della prova di una siffatta deroga pattizia, il compenso per lo straordinario fisso non è computabile nei calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanali (conf. Cass. civ., sez. lav., 13 febbraio 2008, n. 3514).

Nella specie il dato testuale della normativa collettiva che regola gli istituti indiretti induce a ritenere che il relativo trattamento economico sia determinato in misura fissa e non già variabile e quindi non è legata ad emolumenti di carattere accessorio. In questo senso si è espressa da ultimo la giurisprudenza di questa Corte in controversie analoghe instaurate da dipendenti dell’IPZS (cfr. Cass., sez. lav. 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595).

Nella specie la Corte d’appello da una parte ha correttamente riconosciuto che il compenso per lavoro straordinario, anche se continuativo, rimane una prestazione accessoria che non indice sulla "retribuzione normale" salvo che la contrattazione collettiva non disponga diversamente. Questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis Cass., sez. lav., 23 febbraio 2007, n. 4270) che in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cd.

istituti indiretti non esiste nell’ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività.

D’altra parte, con riferimento agli istituti indiretti oggetto della presente controversia, la sentenza impugnata riferisce che l’art. 8 (parte seconda e terza) CCNL 1989 prevede che l’azienda corrisponda una tredicesima mensilità pari a "duecento ore di retribuzione (operai) ed a "30/26 della retribuzione mensile" (impiegati). Inoltre il Regolamento del personale prevede la corresponsione della 14 mensilità di ammontare pari a "una mensilità di retribuzione" (quadri ed impiegati) del "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese (operai). L’art. 6 (parte terza) del medesimo c.c.n.l. prevede che gli impiegati abbiano diritto ogni anno ad un periodo di riposo "con decorrenza della retribuzione", mentre l’art. 5 (parte seconda) attribuisce agli operai un periodo di ferie annuale "con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale".

Tali puntuali disposizioni contrattuali non predicano la computabilità di elementi accessori, quale il compenso per lavoro straordinario, seppur continuativo, il cui carattere "retribuivo", asseverato dalla ampia nozione di retribuzione di cui all’art. 21 del medesimo c.c.n.l., non implica anche che la base di calcolo degli istituti indiretti, specificamente disciplinata dalla normativa collettiva, ne risulti derogata con l’affermazione, in via di eccezione, di un criterio di onnicomprensività, inesistente in via generale (cfr. Cass., sez. lav. 6 aprile 2012, nn. 5591 e 5595, cit.).

La sentenza impugnata, che invece ha accolto una nozione di retribuzione onnicomprensiva ai fini suddetti, va cassata in tale parte.

3. Il secondo motivo di ricorso – in disparte la circostanza che i lavoratori intimati riconoscono di non aver percepito nulla a titolo di compenso per ferie talchè dubbio appare l’interesse ad agire dell’istituto – può dirsi inammissibile atteso che la censura non è autosufficiente per difetto di puntuale specificazione dei termini dell’allegato giudicato interno.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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