Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-10-2012) 15-02-2013, n. 7541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 7-7-2011, confermando quella del Tribunale di Pescara in data 16-7-2010 salvo che in ordine alla determinazione della pena, elevata ad anni cinque di reclusione su appello del PG, riconosceva D.R.R. responsabile di una serie di reati, tra i quali quello di atti persecutori, commesso fino al (OMISSIS), in danno di D.P. L., reato al quale soltanto si riferisce il ricorso proposto dall’imputato tramite il difensore.

2. Le censure dedotte sono di omessa e/o illogica motivazione in ordine alla commissione di quel reato e alla sua esatta collocazione temporale, nonchè di violazione dell’art. 2 cod. pen., artt. 195 e 511 e segg. cod. proc. pen..

3. Essendo la nuova figura di reato entrata in vigore a fine (OMISSIS), dalle prove assunte non risulterebbero, secondo il ricorrente, condotte persecutorie certamente successive a tale data rientranti nella previsione del capo d’imputazione, essendo labili le testimonianze al riguardo della p.o. e del marito di questa e comunque risultando che l’imputato era rimasto in stato di detenzione per la maggior parte del tempo compreso tra l’entrata in vigore del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. e la cessazione dei fatti di cui all’imputazione, mentre, mancando per i periodi di tempo restanti significative richieste di aiuto ai CO, la sentenza di primo grado, al fine di avvalorare la presenza di minacce tra il (OMISSIS), aveva utilizzato il contenuto della querela o delle relazioni di polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 511 e segg. cod. proc. pen..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1. Le doglianze del ricorrente, benchè prospettate come vizi della motivazione e malgoverno dei criteri di valutazione della prova, si sviluppano in gran parte nell’orbita delle censure di merito. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo, il ricorso non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sè dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, tale da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, l’iter argomentativo della decisione impugnata. Le censure si limitano infatti ad opporre a quella fatta propria, con motivazione logica, nella sentenza impugnata, una diversa ed alternativa valutazione ed una propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.

2.Invero la corte territoriale ha fornito ragionata contezza della conclusione del protrarsi della condotta persecutoria, già precedentemente accertata e oggetto di sentenza di patteggiamento sub specie di diverse figure di reato (violenza privata, minacce, atti osceni), anche dopo l’entrata in vigore della normativa in materia di atti persecutori (D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. nella L. 23 aprile 2009, n. 38) – che si colloca in data 24-2-2009 (e non a fine febbraio 2010, come erroneamente affermato nel ricorso) -, condotta culminata il (OMISSIS) con l’accoltellamento da parte dell’imputato della vittima di stalking D.P.L..

3.La sentenza non ha infatti mancato di evidenziare che gli atti persecutori erano proseguiti, senza soluzione di continuità rispetto ai fatti precedenti integranti le fattispecie criminose di cui sopra, dal (OMISSIS) al (OMISSIS), data in cui D.R. era stato arrestato a seguito di denuncia della D.P., e quindi posto agli arresti domiciliari, per poi riprendere il (OMISSIS), allorchè era stato liberato (la corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha ricordato due episodi avvenuti in quel periodo, nelle ore notturne rispettivamente del 19 e del 27 giugno, quando la p.o. era stata seguita e minacciata e aveva richiesto l’intervento dei carabinieri), fino a culminare nel grave fatto di sangue, appena ricordato.

4. La decisione impugnata è quindi esente dalle censure di vizio di motivazione e violazione di legge avanzate dal ricorrente in particolare sotto il profilo del malgoverno delle prove dalle quali non risulterebbero, in tesi difensiva, condotte persecutorie successive all’entrata in vigore dell’art. 612 bis cod. pen..

Infatti, oltre a quanto già osservato, perfino la trascrizione del verbale fonoregistrato dell’esame della p.o., allegato al ricorso, smentisce tale prospettazione, avendo la D.P., a pag. 35, affermato categoricamente che gli episodi di stalking erano continuati sempre ("sempre, era un continuo"), anche dopo gli arresti domiciliari dell’imputato, fino all’aggressione del (OMISSIS).

5. Dunque la sottoposizione a misura cautelare aveva avuto l’effetto di solo temporaneamente sospendere gli atti persecutori, iniziati prima e proseguiti successivamente, com’è confermato dalle richieste di intervento delle forze dell’ordine, sopra ricordate, nel periodo successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, dato non scalfito dal generico assunto del ricorrente secondo cui la sentenza di primo grado, al fine di avvalorare la presenza di minacce tra il (OMISSIS), avrebbe utilizzato il contenuto della querela o di relazioni di polizia giudiziaria. Infatti non solo non è stato specificato di quali relazioni di PG si tratterebbe (tra l’altro tali atti, se contengono attività di constatazione, sono irripetibili e quindi utilizzabili – Cass. 8860/2000 -), nè esse sono state allegate al ricorso, ma l’asserita violazione dell’art. 511 e segg.

cod. proc. pen. è rimasta comunque indimostrata dal momento che la trascrizione dell’esame fonoregistrato della p.o. allegata al ricorso, è incompleta, essendo priva delle pagine da 87 a 89, indicate nell’indice del verbale.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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