T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 279 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, gli esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS- -OMISSIS- hanno impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) la determinazione – adottata il 13.5.2010 – con la quale (in buona sostanza) i competenti organi del Ministero della Difesa hanno stabilito che l’adolescente in questione non potesse frequentare il 3° anno del liceo scientifico presso la Scuola militare aeronautica "XX".
Nella pubblica udienza del 17.12.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la palese fondatezza.
Gli esiti della verificazione disposta – nell’immediatezza dei fatti – da questo Tribunale hanno, infatti, consentito (e consentono) di escludere che la -OMISSIS- presenti (come superficialmente sostenuto "in prime cure") un’affezione cardiaca che possa risultare ostativa ai fini di cui è causa.
La riscontrata erroneità dell’impugnato giudizio sanitario è, di per sé tale da inficiare la legittimità del provvedimento assunto sul suo (esclusivo) presupposto: e da indurre, per ciò stesso, il Collegio a disporne – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – la definitiva caducazione.

P.Q.M.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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