Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-07-2012, n. 11511 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M., avendo partecipato al concorso pubblico per un posto di impiego a tempo indeterminato di cat. D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – indetto con D.D. del 25 novembre 2003 dall’Università degli studi di Lecce (divenuta poi Università del Salento), collocandosi al secondo posto della graduatoria generale, propose ricorso – depositato l’8 novembre 2007 – al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere nei confronti dell’Università la declaratoria del suo diritto all’assunzione dalla data di vacanza e quindi disponibilità del posto messo a concorso, intervenuta a seguito delle dimissioni rassegnate in periodo di prova dalla prima classificata.

A seguito della declinatoria della giurisdizione da parte del Tribunale di Lecce in favore del giudice amministrativo, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 16 luglio 2009, ha accolto l’appello della P., dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo pertanto le parti avanti al giudice di primo grado.

Avverso tale sentenza l’Università ha notificato in data 9-13 luglio 2010 ricorso per cassazione, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

P.M. resiste alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, col quale sviluppa, in ordine al tema della giurisdizione, considerazioni ritenute assorbite dai giudici di appello.

La ricorrente incidentale ha infine depositato una memoria.

I due ricorsi vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c. e vanno dichiarati ambedue inammissibili.

Costituisce infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, quello secondo il quale "il rimedio impugnatorio della sentenza pronunciata in grado di appello o in un unico grado, con la quale il giudice afferma la propria giurisdizione senza definire neppure parzialmente il giudizio non è quello del ricorso immediato per cassazione – il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile – ma è quello generale risultante dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e dell’art. 361 cod. proc. civ., comma 1", come modificati rispettivamente dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 2 e 3, con effetto sui ricorsi proposti avverso sentenza o altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006.

In tal caso, "l’interesse al giudizio di impugnazione in relazione a tale sentenza è salvaguardato dall’applicabilità del secondo periodo dell’art. 360 c.p.c., comma 3, il quale prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio" (cfr. Cass. S.U. sent. 25 novembre 2010 n. 23891, richiamata da Cass. S.U. sent. 22 febbraio 2012 n. 2575 e, in precedenza, Cass. sez. n. 18104 del 2010; contra Cass. S.U. ord. 15 gennaio 2010 n. 520).

Trattasi di orientamento condiviso da questo collegio, in quanto coerente con le finalità della riforma portata dalla novella del 2006, volta ad evitare il proliferare di sub-procedimenti.

Nel caso in esame tale ultima disciplina è applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pubblicata in data 16 luglio 2009.

A norma del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e art. 361 c.p.c., comma 1 la sentenza della Corte d’appello di Lecce che ha pronunciato unicamente sulla giurisdizione senza definire il giudizio, in quanto ha rimesso le parti avanti al giudice di primo grado, non poteva pertanto essere impugnata con ricorso immediato per cassazione.

Il ricorso principale nonostante ciò proposto dall’Università del Salento nonchè quello incidentale di P.M. vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Le spese di questo giudizio vanno compensate, in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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