Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-07-2012, n. 11510 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 910 del 2007, il Tribunale di Terni aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo relativamente alle domande proposte da F.A. e dagli altri otto litisconsorti in epigrafe indicati nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di accertamento, previa valutazione dei titoli posseduti, del loro diritto all’assunzione presso l’ufficio scolastico regionale dell’Umbria, quale personale scolastico ATA di ruolo a decorrere dagli anni successivi al 1999, dando così applicazione alla riserva del 30% dei posti stabilita dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4 per gli addetti ai lavori socialmente utili; con la condanna altresì del Ministero al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione.

Con sentenza depositata il 5 ottobre 2009, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Terni in primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo conseguentemente le parti avanti al Tribunale di Terni.

La pronuncia della Corte territoriale è stata motivata con la considerazione che la procedura di assunzione mediante avviamento a selezione invocata dagli originari ricorrenti e di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 16, comma 1, L. n. 468 del 1997, art. 12, comma 1 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 8, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non avrebbe natura concorsuale.

Per la cassazione di tale sentenza, il Ministero dell’istruzione propone ricorso, notificato il 21 dicembre 2009, affidandolo a due motivi.

Resistono alle domande le intimate con controricorso, avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 28 gennaio 2010, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1.

La sezione lavoro di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha trasmesso con ordinanza gli atti al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della Corte, in ragione del fatto che il ricorso investe anche il tema della spettanza della giurisdizione.
Motivi della decisione

Col primo motivo, il Ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. e l’omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla deduzione di giudicato sulla natura concorsuale della procedura di assunzione e sulla conseguente giurisdizione del G.A., formatosi in altro identico processo tra le medesime parti (sempre avanti al Tribunale di Terni, la cui decisione non era stata impugnata) ed anche nel presente giudizio, avendo questa Corte dichiarato nel corso di esso (con l’ordinanza 18 giugno 2006 n. 13914) l’inammissibilità di un regolamento di giurisdizione proposto dagli originari ricorrenti, proprio in considerazione della precedente pronuncia sulla giurisdizione del Tribunale tra le medesime parti, ancorchè non fosse stata ancora dichiarata la litispendenza tra i due giudizi.

Col secondo motivo, il MIUR denuncia la violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 547, 554, 581 e 587, L. n. 56 del 1987, art. 16, L. n. 124 del 1999, art. 4, T.U. n. 165 del 2001, art. 86 e D.M. n. 430 del 2000, art. 2 e l’insufficiente motivazione sul tema della sussistenza della giurisdizione amministrativa, sostenendo la natura concorsuale della procedura di assunzione invocata dai lavoratori socialmente utili e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso.

Costituisce infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, quello secondo il quale "il rimedio impugnatorio della sentenza pronunciata in grado di appello o in un unico grado, con la quale il giudice afferma la propria giurisdizione senza definire neppure parzialmente il giudizio non è quello del ricorso immediato per cassazione – il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile – ma è quello generale risultante dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e dell’art. 361 cod. proc. civ., comma 1", come modificati rispettivamente dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 2 e 3, con effetto sui ricorsi proposti avverso sentenze o altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006.

In tal caso, "l’interesse al giudizio di impugnazione in relazione a tale sentenza è salvaguardato dall’applicabilità del secondo periodo dell’art. 360 c.p.c., comma 3, il quale prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio" (cfr. Cass. S.U. sent, 25 novembre 2010 n. 23891, richiamata da Cass. S.U. sent. 22 febbraio 2012 n. 2575 e, in precedenza, Cass. sez. n. 18104 del 2010; contra Cass. S.U. ord. 15 gennaio 2010 n. 520).

Trattasi di orientamento condiviso da questo collegio, in quanto coerente con le finalità della novella sul processo del 2006, volta ad evitare il proliferare di sub-procedimenti.

Nel caso in esame è applicabile ratione temporis la disciplina del 2006 indicata, trattandosi di ricorso per cassazione avverso una sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2009.

A norma del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e art. 361 c.p.c., comma 1 la sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha pronunciato unicamente sulla giurisdizione senza definire il giudizio, in quanto ha rimesso le parti avanti al giudice di primo grado, non poteva pertanto essere impugnata con ricorso immediato per cassazione.

Il ricorso nonostante ciò proposto dal MIUR va pertanto dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, effettuato, unitamente alla relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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