T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale, Ministero della Difesa dell8/9 luglio 2010, notificata il 27 luglio 2010, con la quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e per l’effetto la cessazione dal servizio permanente a carico del Carabinieri scelto M.C..

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, deducendo la violazione dell’art. 5, co. 4, l.n. 97/2001, la violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 52 l.n.1168/1961, la violazione della legge n. 241/1990 riguardo al difetto di istruttoria e di motivazione.

Le censure proposte dal ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

Va premesso che al ricorrente è stata applicata una pena patteggiata pari a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reati di truffa e simulazione di reato.

Il ricorrente, sostanzialmente, contesta: – la tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 5, co. 4, l.n. 97/2001; – la violazione del termine a difesa previsto dall’art. 42 l.n. 1168/1961; – il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione;

L’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, stabilisce che: "Salvo quanto disposto dall’ articolo 32quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale.".

In relazione alla prima censura, dagli atti depositati in giudizio emerge che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza penale irrevocabile solo nel gennaio 2010, a differenza di quanto sostiene il ricorrente secondo il quale la sentenza è stata portata a conoscenza dell’Ufficio Personale del C.do Regione CC Lazio con note del 10 e 23 aprile 2009. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 810), infatti, emerge che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della condanna nell’aprile 2009 ma ha ottenuto notizia e copia conforme della sentenza irrevocabile solo all’inizio dell’anno 2010.

Riguardo al secondo profilo di doglianza del ricorrente, dagli atti di causa emerge che l’interessato è stato informato della seduta della Commissione di Disciplina fissata per l’11.5.2010, poi differita al 26.5.2010. Quindi, risulta smentito quanto affermato dal ricorrente circa il fatto di aver avuto solo 5 giorni per svolgere attività difensiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo rigetta;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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