Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-07-2012, n. 11509 Illeciti disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con decisione adottata il 21 ottobre 2011 e depositata il 12 gennaio 2012 la Sezione Disciplinare del C.S.M. inflisse a M. D., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, la sanzione disciplinare della censura, avendola ritenuta responsabile dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 3, lett. d), per avere violato i doveri generali di correttezza ed equilibrio, partecipando attivamente alla elaborazione e alla strategia difensiva del maresciallo dei Carabinieri R.R., indagato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino – in cui ella aveva prestato servizio fino al giugno 2009 – organizzando riunioni e incontri con costui, il suo avvocato e altri e determinando – nel luglio 2009 – la sostituzione del difensore originario, che non condivideva la linea dello scontro frontale con i magistrati inquirenti suggerita dalla stessa M..

2. – La decisione della Sezione Disciplinare affermò: le risultanze istruttorie consentivano di ritenere provate le circostanze di fatto poste a fondamento dell’incolpazione e l’interessamento della M. alla vicenda giudiziaria che riguardava il R., suo amico; ella aveva tenuto un comportamento vietato in quanto idoneo a recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri di cui alla L. n. 109 del 2006, art. 1; il comportamento tenuto in presenza degli avvocati aveva violato il dovere di riserbo e aveva minato il prestigio del magistrato, in contrasto con l’art. 3 della stessa normativa; infine, l’incolpata aveva manifestato interesse personale per vicende processuali cui doveva rimanere estranea mostrando agli avvocati di assumere una posizione di sostegno al R. e di critica al proprio ufficio.

3. – Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo lamenta difetto di motivazione della decisione impugnata, dolendosi perchè in essa si danno per dimostrate le accuse; con il secondo denuncia erronea applicazione della legge.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso risulta sottoscritto esclusivamente dall’avvocato Maria Del Savio Bonaudo, che si dichiara difensore della M., ma omette qualsiasi indicazione in ordine alla necessaria procura speciale che, peraltro, non è presente nel fascicolo del giudizio di cassazione.

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, prevede, che contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, può essere proposto ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

Ma una volta proposto il ricorso, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (confronta Cass. Sez. Un. 8 luglio 2009, n. 15969).

2 – Dal combinato disposto dell’art. 122 c.p.p., comma 1, art. 567 c.p.p., comma 1 e art. 613 c.p.p., comma 1 si evince che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può essere sottoscritto dall’incolpato personalmente ovvero da un avvocato munito di procura speciale e iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.

3 – Peraltro anche dal combinato disposto degli artt. 365 e 369 cod. proc. civ. risulta che il ricorso deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale e che essa deve essere depositata, a pena d’improcedibilità, insieme al ricorso.

4 – Pertanto, la rilevata mancanza della procura speciale conferita al difensore unico sottoscrittore del ricorso, ne determina l’inammissibilità. Non luogo alla pronuncia in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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