T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato: – la graduatoria finale di merito rideterminata con Decreto dirigenziale n. 29/10, pubblicato sulla G.U. 4° serie Speciale n. 83/10, distinta per categorie/specialità/abilitazioni, relativa al concorso per titoli per l’immissione di 270 unità, elevate a 284, nel ruolo dei volontari di truppa in "servizio permanente" della Marina Militare, di cui 220 nel corpo equipaggi militari marittimi e 84 nel Corpo delle Capitanerie di Porto, limitatamente alla categoria "Tecnici di Macchina", in cui il ricorrente pur mantenendo lo stesso punteggio di merito attribuito in entrambe le valutazioni per il passaggio in servizio permanente, risulta collocato al 45° posto su 44 posti utili, anzichè al 44° risultando, pertanto, idoneo ma non più vincitore; – l’atto endoprocedimentale di avvio di "decadenza dalla nomina" dal ruolo di volontario di truppa in servizio permanente della M.M.,con lettera prot. N.MD GMIL 01330406390 del 15/09/2010 notificato il 04.10.2010.

Avverso gli atti impugnati sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;

All’udienza del 13.1.2011 il ricorrente ha depositato la nota dell’Amministrazione in data 14.12.20101 – da cui risulta che è stato archiviato il procedimento di decadenza avviato nei confronti del militare e che, a causa della rinuncia di un vincitore del concorso, il ricorrente è stato collocato nella posizione n. 44 della graduatoria di merito – ed ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti in considerazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere i provvedimenti indicati nella nota del 14.12.2010.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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