Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 15-02-2013, n. 7594

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunziata in data 28 settembre 2011, il GIP del Tribunale di NOCERA INFERIORE applicava, ex art. 444 c.p., a S. A. – quale responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e art. 2 bis C.d.S. (tasso alcoolemico pari a 4,10 gr./l.) commesso in Pagani il 12 luglio 2010 -previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di mesi SEI di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda – pena sospesa -.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno denunziando il vizio di violazione di legge, per avere il Giudice di prime cure omesso di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da applicarsi ex lege anche in caso di patteggiamento,a seguito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c). Con requisitoria scritta in atti, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio per il giudizio sul punto, al Tribunale di Nocera Inferiore.
Motivi della decisione

Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve esser applicata in via autonoma dal Giudice di prime cure conseguendo di diritto all’applicazione della pena principale, come previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, anche in caso di patteggiamento. Esula peraltro siffatta statuizione dall’oggetto dell’accordo concluso tra le parti, limitatamente alla misura della pena (cfr. Sez. 6 n. 45687 del 20 novembre 2008 – dep. 10 dicembre 2008 – imp. P.G. in proc. Cuomo).

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata limitatamente all’omessa applicazione di detta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Nocera Inferiore.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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