Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11739 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25.5.1999 P.G. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Brescia la sas Hotel Adamello di Silini Severino e C. per sentirla condannare alla demolizione delle nuove opere ed alla rimessione; in pristino dello stato dei luoghi, esponendo di essere proprietario del fondo in (OMISSIS) nel NCTR al f. 17 mappale 46 e che il proprietario del fondo confinante mappali 44, 45 e 306, gravato di servitù di passo a favore del mappale 46, aveva iniziato i lavori per la realizzazione di una nuova strada, più stretta della precedente e con una pendenza del 30%, inidonea per la presenza di un dislivello di cm. 50 a consentire l’accesso carraio al lastricato antistante alla propria abitazione, sul mappale 46, ed; aveva iniziato la ristrutturazione del preesistente edificio in violazione delle distanze.

La sas Hotel Adamello deduceva l’inammissibilità del ricorso, essendo l’opera già terminata e, riconvenzionalmente, chiedeva l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passo.

Con sentenza 865/04 il Tribunale di Brescia condannava la convenuta alla demolizione delle nuove opere con ripristino della situazione precedente ed all’arretramento del fabbricato, ivi compreso il setto in cls di contenimento del terreno sino ad una distanza di m. 5 dai confini, oltre spese, decisione confermata dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza 79/08, che riteneva raggiunta la prova del possesso della servitù di passo carraio dell’area antistante l’abitazione del P. sulla base delle deposizioni Pa., M. e P.M..

Il ctu aveva accertato che "attualmente il cortiletto non è accessibile quale passo carraio e quindi non può essere usato quale accesso per le autovetture, in quanto le nuove opere poste in essere dall’appellante hanno realizzato un salto di quota di cm 57" ed un restringimento di cm 40 del tracciato stradale.

Quanto alle distanze trattavasi di nuova costruzione in presenza della modifica della volumetria sia per aumento della sagoma di ingombro sia per la sopraelevazione.

Ricorre sas Hotel Adamello con due motivi, variamente articolati, e relativi quesiti, illustrati da memoria, resiste il P..
Motivi della decisione

1 Col primo motivo la società ricorrente si duole del fatto che non sia stata ammessa una ctu, la quale avrebbe potuto accertare la situazione esistente alla fine dei lavori.

Il motivo non può essere accolto per la sua genericità, noni specificando quale sarebbe stata la situazione che una nuova consulenza di ufficio avrebbe potuto accertare e in che modo la stessa avrebbe portato all’infondatezza dell’azione possessoria esperita da P.G..

Il secondo motivo contiene varie censure.

Con la prima si ribadisce la incapacità a testimoniare di P. M. ai sensi dell’art. 246 c.p.c., in quanto la stessa ugualmente esercitava il passaggio sulla strada e sullo spiazzo.

La doglianza è infondata in quanto P.M. ha deposto nel senso che esercitava il passaggio non in quanto possessore di una autonoma servitù, ma in quanto ospite del fratello.

Deduce, poi, la società ricorrente che dalle altre prove testimoniali non sarebbe emerso un possesso di una servitù di passaggio, in considerazione della saltuarietà degli atti di esercizio del passaggio stesso.

Anche tale censura è infondata, in quanto dalle deposizioni, riportate nel corpo del ricorso, non emerge affatto la saltuarietà dedotta dalla società ricorrente.

Quest’ultima, poi, deduce che comunque le opere realizzate non compromettevano in modo rilevante il passaggio.

La doglianza è infondata, in quanto diretta contro una vantazione di merito.

La società ricorrente, poi, censura la sentenza impugnata per non avere la stessa considerato che non era stata realizzata alcuna violazione delle norme sulle distanze, in quanto quella che la Corte di appello ha considerato nuova costruzione in realtà era una semplice ristrutturazione.

Anche tale doglianza è infondata in quanto la ctu ha riscontrato una diversità, sia pure non notevole, ma comunque esistente, rispetto al posizionamento originario di una parete.

La società ricorrente deduce che il setto in c.l.s. al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata non esisteva.

La doglianza è inammissibile in quanto l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello avrebbe dovuto essere oggetto di istanza di revocazione.

Infine la società ricorrente sembra sostenere che il setto in c.l.s.

in questione costituiva semplice "sporto", non rilevante al fine del calcolo delle distanze legali.

La doglianza, a parte la contraddittorietà con l’affermazione che il setto in questione non esisteva più, è in contrasto con gli accertamenti effettuati dal ctu; ai quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento.

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *