Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2013) 18-02-2013, n. 7894

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. W.B.J., nato in (OMISSIS), attualmente ristretto presso Casa di reclusione di Mamone (NU) ricorreva una prima volta, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 18 ottobre 2012 della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, che, aveva accolto la richiesta di consegna del W.. allo Stato della Repubblica Polacca, in relazione al mandato di arresto Europeo n. 3^ Kop 43/12 del 16.4.2012, per l’espiazione della pena di due anni di reclusione inflitta per il reato di truffa, con sentenza n. TI K 66/04 emessa dalla Corte Regionale di S.B. in data 2 luglio 2008, a condizione che fossero rispettati il divieto di cui all’art. 25 mandato di arresto Europeo e il principio di specialità di cui all’art. 26 stessa legge.

2. La difesa aveva dedotto:

a) inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 16 mandato di arresto Europeo (informazioni ed accertamenti integrativi) in relazione all’art. 730 c.p.p. (riconoscimento delle sentenze penali straniere),sul presupposto che non vi fosse certezza che la persona, indicata nel mandato di arresto Europeo, coincidesse con l’odierno istante, circostanza questa che avrebbe dovuto escludere la richiesta di consegna del Sig. W.. allo Stato polacco quanto meno fin tanto che non fossero chiariti i dubbi sollevati dal difensore.

b) violazione di legge in punto di omessa acquisizione della sentenza di condanna in relazione ad un preciso orientamento di questa sezione 10200/2010.

c) violazione di legge, in relazione agli artt. 16 e 24 mandato di arresto Europeo, tenuto conto che in sede di discussione davanti alla Corte territoriale la difesa aveva prodotto l’ordine di esecuzione pena, a suo tempo notificato al ricorrente, il quale, all’atto della notifica del mandato di arresto Europeo, già si trovava ristretto presso la Casa di Reclusione di Mamone, per distinto titolo di reato, commesso in Italia, con fine pena previsto per il gennaio 2015:

circostanza questa che, ad avviso del ricorrente, consentiva la reiezione dell’istanza di consegna dell’interessato all’autorità giudiziaria polacca, al fine di permettere al medesimo di poter scontare la sanzione inflittagli dal Giudice italiano.

d) violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 16 e 19 mandato di arresto Europeo, posto che il ricorrente aveva espressamente negato il proprio assenso ad essere riconsegnato all’autorità giudiziaria polacca, sia in considerazione delle condizioni delle carceri di detta nazione, sia tenuto conto che il medesimo ormai da anni vive e dimora in Italia, non avendo lo stesso alcun interesse a ritornare nel proprio Paese d’origine.

e) violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. h) in relazione agli artt. 10 e 27 Cost., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e art. 3 CEDU, nonchè vizio di motivazione sulla disumanità delle condizioni dei detenuti nei carceri polacchi;.

f) violazione dell’art. 18, comma 1, lett. h) e v) mandato di arresto Europeo in relazione agli artt. 10, 27 e 32 Cost., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e art. 3 CEDU. 3. La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 19.12.2012, depositata il 20.12.2012, accoglieva il ricorso limitatamente alla questione del rinvio della consegna, rigettando tutti gli altri motivi. Osservava la Corte che sul punto la sentenza del giudice di appello era viziata da assoluta carenza di motivazione e doveva quindi essere annullata con rinvio per nuova deliberazione alla Corte di Appello di Cagliari, rilevando che sulla richiesta di rinvio non potesse provvedersi in sede di legittimità, perchè la previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito", in tema di mandato di arresto Europeo, attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio..

4. Con sentenza del 15.1.2013, la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio, disponeva infine il differimento della consegna fino alla completa espiazione da parte del ricorrente, della pena inflittagli con la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gip del locale tribunale il 26.11.2011, con fine pena prevista per il 6.1.2015.

5. Ricorre nuovamente il W., riproponendo tutti i motivi di ricorso a suo tempo rigettati dalla sentenza di questa Corte del 19.12. 2012.

6. Tanto premesso, è evidente l’inammissibilità del ricorso, che non tiene conto dei limiti della precedente sentenza di annullamento, pretendendo in sostanza di censurare il merito delle valutazioni contenute nella stessa sentenza in ordine ai motivi non accolti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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